Le due alternative per salvare il credito in caso di errori
Qualora il contribuente si accorga di aver commesso un errore nella compilazione del modello Iva TR, può presentare un modello correttivo o integrativo, a seconda di quando avviene la trasmissione della nuova istanza, in quanto se inviata entro la scadenza prevista per il trimestre (in questo caso, il 31 luglio 2018) si parla di modello correttivo, mentre è integrativo se la trasmissione avviene successivamente a tale termine. Nell’ipotesi di modello correttivo non si prospettano particolari criticità, in quanto occorre compilare nuovamente l’istanza non solo nella parte errata ma nella sua interezza, ricordandosi di barrare nel frontespizio la casella «Correttiva nei termini». Il modello integrativo, invece, è stato oggetto più volte di chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, anche se il modus operandi non cambia rispetto al correttivo, cosicché è necessario compilare interamente l’istanza, come se fosse al primo invio, dovendo barrare però la casella «Modifica istanza precedente».
Il primo caso analizzato dall’amministrazione finanziaria (risoluzione n. 99/E/2014) riguarda la facoltà del contribuente di modificare la propria scelta in merito alla possibilità di utilizzare il credito Iva in compensazione in luogo dell’ottenimento del rimborso originariamente richiesto. A tal fine, è necessario che il contribuente non abbia già:
ottenuto le somme;
utilizzato il credito in compensazione, configurandosi per l’agenzia un’ipotesi di indebita compensazione sanzionabile ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 471/1997;
tramesso la dichiarazione Iva annuale, in quanto da questo modello deve risultare la scelta circa la modalità di utilizzo del credito.
Successivamente, nella circolare n. 35/E/2015, l’agenzia delle Entrate ha ammesso l’integrazione anche per correggere il quadro TD relativo alla verifica dei presupposti per la richiesta del rimborso del credito infrannuale.
La risoluzione n. 103/E/2017, invece, ha fornito chiarimenti in merito al visto di conformità nell’ipotesi in cui si richieda la compensazione di un credito Iva di importo superiore a 5.000 euro. Tuttavia, nel documento, l’agenzia ha specificato che nell’ipotesi in cui l’istanza presenti un’imposta superiore al predetto importo, ma il contribuente utilizzi in compensazione un minor valore, l’eventuale omissione del visto non ne inficerà la spettanza, mentre la fruizione dell’intero credito è subordinata alla previa presentazione di un modello Iva TR integrativo con il visto di conformità.
Gli aspetti sanzionatori connessi al modello Iva TR non sono ancora mai stati oggetto di specifici chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, si auspica, quindi, che tale lacuna venga presto colmata. Si ritiene, comunque, che l’omesso TR non possa essere sanato, ma il problema si pone solo per le compensazioni in quanto gli uffici potrebbero contestare un utilizzo indebito del credito.
Relativamente all’integrazione, invece, potrebbe essere applicata la sanzione da 250 a 2.000 euro prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dlgs. n. 471/1997, riducibile per effetto dell’applicazione del ravvedimento operoso.