Imposte

Le incertezze sui calcoli frenano la voluntary-bis

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di Dario Deotto, Marco Piazza e Antonio Tomassini

Lo scarso interesse per la voluntary-bis è dovuto anche ai dubbi in tema di calcolo delle sanzioni, soprattutto nella procedura di autoliquidazione, tanto è vero che l’agenzia delle Entrate sembra stia approntando un software ad hoc.

Nella voluntary-bis il contribuente può provvedere a versare spontaneamente in un’unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate il quantum dovuto a titolo di imposte, contributi, interessi e sanzioni. Le conseguenze sanzionatorie sono diverse a seconda che l’istante:
• provveda autonomamente all’autoliquidazione;
• non vi provveda attendendo la liquidazione dell’ufficio;
• vi provveda in maniera ritenuta insufficiente a posteriori, con maggiorazioni sanzionatorie a seconda dell’entità dello scostamento.

Guarda il grafico con le situazioni possibili

Si applicano specifiche riduzioni sanzionatorie e non opera il raddoppio dei termini di accertamento nei casi in cui, al ricorrere delle condizioni di legge, il Paese in cui si trovano le attività estere abbia concluso con l’Italia un accordo internazionale sullo scambio di informazioni in vigore da prima del 24 ottobre 2016 (restano quindi verosimilmente fuori dal beneficio Paesi molto “importanti” come Panama e Bermuda).

In caso di autoliquidazione (corretta) continueranno ad applicarsi le sanzioni previste dalla prima disclosure, e dunque
• pari al 75% del minimo edittale per le violazioni relative a imposte sui redditi, imposte sostitutive, Iva e imposte patrimoniali;
• pari alla metà (o del 25% per i Paesi non collaborativi) del minimo edittale per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Qualora invece il contribuente non proceda all’autoliquidazione, ma lasci che l’Agenzia emetta l’invito a comparire e l’atto di contestazione delle sanzioni, le sanzioni saranno applicabili:
• nella misura dell’85% dei minimi edittali per le violazioni reddituali;
• nella misura del 60% (o 85% per i Paesi non collaborativi) dei minimi edittali per le violazioni da quadro RW.

In caso di autoliquidazione ritenuta insufficiente a seguito di un controllo successivo da parte dell’Agenzia, questa applicherà una maggiorazione del 10% o del 3% rispetto a quanto previsto in caso di mancata autoliquidazione se il versamento è insufficiente per una frazione, rispettivamente, superiore o inferiore al 10% delle somme da versare (ove tali somme siano afferenti ai redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi) oppure se il versamento è insufficiente per una frazione, rispettivamente, superiore o inferiore al 30% delle somme da versare negli altri casi.

È evidente la natura sanzionatoria di tale maggiorazione e quindi è auspicabile che anche nei casi di autoliquidazione venga garantito un minimo di contraddittorio pre-irrogazione e si consideri la possibilità di non applicare le maggiorazioni ex articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente e articolo 6, comma 2, del Dlgs 472/97 nei casi di obiettiva incertezza nell’applicazione della norma.

Del resto, molti sono i casi in cui il contribuente può errare in buona fede (si pensi solo alle ipotesi in cui la voluntary presupponga una riqualificazione giuridica dei fatti).

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