Le intimazioni notificate dal 3 ottobre 2016 non sono rottamabili
Le
Sono le precisazioni fornite dalla Dre Lombardia in risposta a un’
La vicenda
Dopo il mancato accoglimento da parte della Ctp di quattro ricorsi avverso altrettanti avvisi di accertamento esecutivi ai fini Ires e Irap per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, il 7 novembre 2016, una società per azioni riceveva le relative intimazioni, con cui l’ufficio delle Entrate chiedeva il pagamento delle somme in pendenza di giudizio, pari ai 2/3 delle imposte, interessi e sanzioni. Intendendo accedere alla rottamazione dei carichi, il 30 novembre 2016, la medesima società presentava una formale istanza all’agenzia delle Entrate con cui, rinunciando al rispetto dei termini (90 giorni) previsto dalla norma, chiedeva che le predette intimazioni ad adempiere venissero immediatamente trasmesse a Equitalia. L'ufficio provvedeva così in data 11 dicembre 2016 a caricare quanto dovuto per la trasmissione dei flussi, anche se poi di fatto l’affidamento alla riscossione avveniva formalmente il 25 gennaio 2017, quindi 79 giorni dopo la notifica delle intimazioni di pagamento, non consentendo così alla società di rottamare i carichi. Con un interpello, la società chiedeva così alla Direzione regionale di esprimersi in merito alla possibilità di far rientrare tra i carichi rottamabili le somme contenute nelle intimazioni di pagamento.
La risposta
Rilevando innanzitutto l’inammissibilità dell’interpello per insussistenza di obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione di disposizioni tributarie e per la contestuale incompetenza delle Entrate sulla gestione della rottamazione dei carichi, la Dre Lombardia ha precisato che, non soltanto gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, ma anche i successivi provvedimenti con cui vengono richieste le somme in pendenza di giudizio, quali le cosiddette intimazioni di pagamento, rappresentano atti esecutivi che, come tali, sono soggetti a procedure obbligatorie di affidamento all’agente della riscossione mediante i «flussi telematici» con scansioni temporali predeterminate per legge. Tuttavia va rilevato che nel caso specifico le scansioni temporali non risultano rispettate poiché fra l'intimazione del 7 novembre 2016 e l’iscrizione a ruolo del 25 gennaio 2017 sono trascorsi 79 giorni: termine, in realtà, non previsto dalla legge. Secondo l’articolo 29, comma 1, lettera a) del Dl 78/2010, in assenza di fondato pericolo per la riscossione, laddove il contribuente non dovesse adempiere al pagamento delle somme richieste entro 60 giorni dalla notifica delle intimazioni, l’affidamento all’agente della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, si intende sempre effettuato al trentunesimo giorno successivo, anche laddove la trasmissione del flusso avvenga di fatto prima di tale scadenza. Si tratta, secondo la risposta, di una garanzia inderogabile del contribuente, sancita per legge, che non può essere “aggirata” dall’ufficio neanche in forza di un’eventuale rinuncia da parte dello stesso.
Agenzia delle Entrate, risposta all’interpello 904/91/2017