Adempimenti

Le operazioni senza Iva seguono sempre il criterio di cassa

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di Gian Paolo Tosoni

Le operazioni fuori campo Iva concorrono a formare il reddito delle imprese minori nell’anno in cui vengono incassate o pagate anche per i soggetti che optano per il metodo delle registrazioni Iva. La precisazione è stata fornita dalla agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco.

La questione riguarda i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa, ma non sono considerate né cessioni di beni nè prestazioni di servizi. Secondo l’Agenzia, queste operazioni devono essere registrate nella contabilità Iva entro sessanta giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione e cioè dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento. Si tratta degli aggi riscossi da un soggetto tenuto alla contabilità Iva, delle spese per le assicurazioni, tasse comunali deducibili, affitti pagati a privati eccetera.

L’imputazione in contabilità semplificata all’atto del pagamento deve essere fatta anche dai soggetti che optano per la determinazione del reddito sulla base delle operazioni registrate ai fini dell’Iva ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/73. L’opzione deve essere comunicata nella prossima dichiarazione Iva per l’anno 2017, rigo VO26. Ne consegue che il criterio del registrato ai fini Iva vale solo per le operazioni rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponibili, esenti) che arrivano fino alle operazioni non soggette di cui all’articolo 7 del Dpr 633/72, alle cessioni nel regime del margine ed agenzie di viaggio e turismo.

In occasione di Telefisco è stato altresì precisato che nella determinazione del reddito relativo al periodo di imposta 2017 concorrono altresì le quote di costo o di ricavo che si sono manifestate nei periodi di imposta precedenti ma che in base alle disposizioni del Tuir vengono rinviate agli esercizi successivi, rispettando nella sostanza il regime di provenienza. Quindi, ad esempio, continueranno a ricadere nel 2017 e negli anni successivi la quota di un quinto delle plusvalenze realizzate negli anni precedenti e rinviate a quelli successivi comepure il costo delle manutenzioni eccedenti il 5% del costo dei beni ammortizzabili.

Anche nel regime di cassa vi sono poi i costi che si deducono con il criterio di competenza (ammortamenti, canoni di leasing, spese per il personale dipendente, plusvalenze e minusvalenze).

Occorre distinguere anche le spese pluriennali il cui costo verrà imputato in più esercizi come ad esempio la fattura di un notaio che ha modificato l’atto costitutivo, dalle spese a cavallo di due esercizi come gli interessi su un mutuo che invece si deducono nell’anno del pagamento oppure nell’anno di registrazione/pagamento della fattura.

Ma in questi giorni gli operatori che gestiscono le imprese in regime di contabilità semplificata sono alle prese con la predisposizione della dichiarazione annuale Iva tenendo presente che le fatture di acquisto registrate nel 2017 saranno anche un costo per tale anno, mentre quelle registrate nel 2018, anche se emesse dal fornitore lo scorso anno saranno deducibili nel 2018.

Come segnalato anche da un lettore nella rubrica «Il mio giornale» del Sole 24 Ore, le fatture differite (emesse dal fornitore il 15 gennaio 2018 per consegne di beni nel 2017) saranno costi del 2018. La registrazione delle operazioni nella contabilità Iva diviene decisiva anche ai fini delle imposte dirette non solo per i piccoli imprenditori che optano per il metodo delle registrazioni; infatti anche chi adotta il regime naturale dei mancati incassi e pagamenti, deve avere come riferimento la contabilità Iva come previsto dall’articolo 18 del Dpr 600/73.

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