Adempimenti

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Chance contributi sulle auto per attività di interesse generale

di Gabriele Sepio ed Emanuele Tito

Contributi annuali per l’acquisto da parte organizzazioni di volontariato e fondazioni di beni strumentali, autoveicoli e ambulanze utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale. Questo emerge dall’articolo 76 del Codice del terzo settore che destina a tale scopo, in pianta stabile, una quota dei fondi nazionali per le politiche sociali, da determinarsi annualmente con decreto da parte del ministero del Lavoro. Per il 2017 i fondi stanziati sono oltre 7 milioni di euro e saranno erogati fino a loro esaurimento.

Sono ammesse al contributo le organizzazioni di volontariato e le fondazioni, obbligate però a donare i beni acquistati in favore di strutture sanitarie pubbliche, nonché le reti associative di organizzazioni di volontariato, ossia quei soggetti costituiti da non meno 500 enti o, in alternativa, da 100 Fondazioni del Terzo settore. Con il decreto correttivo al Codice del Terzo settore (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri) viene estesa alle organizzazioni di volontariato la possibilità di fruire del contributo statale anche in caso di donazione di beni strumentali, autoveicoli e ambulanze alle strutture sanitarie pubbliche (attualmente prevista per le sole fondazioni).

La concessione del contributo non però è necessariamente vincolata al semplice acquisto del bene da parte dell’ente, poiché il decreto del ministero del lavoro ammette anche la sottoscrizione di contratti di leasing. Si tratta di un’apertura di non poco conto poiché consentirà agli enti di evitare l’esborso dell’intero corrispettivo del bene, dilazionando il pagamento in canoni annuali con eventuale cessione del contratto di leasing prima del riscatto e, dunque, senza accollarsi il canone finale.

In via generale, il contributo non è erogato a scatola chiusa. Per il mantenimento del beneficio, infatti, il bene non potrà essere utilizzato per uso promiscuo e non potrà essere venduto prima di 5 anni, se non a favore di enti iscritti nel Ruts, previa autorizzazione del Ministero. In ogni caso, il prezzo di cessione non potrà essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene e il valore del contributo ricevuto dall’ente per il suo acquisto.
La soluzione del leasing sembra essere particolarmente vantaggiosa anche in “fase d’uscita”: l’ente potrà infatti cedere il contratto dopo i primi 5 anni ad un altro ente di volontariato e il cessionario a sua volta potrà richiedere la concessione del contributo per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene.

L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione della domanda, da inviarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di acquisto. La documentazione da allegare varia a seconda del bene e della modalità di acquisto adottata. Così, l’acquisto delle autoambulanze, dovrà essere dimostrato con il relativo certificato di proprietà, l’acquisto diretto di un bene strumentale, con la fattura di pagamento e la relativa quietanza. Se l’acquisto è avvenuto mediante leasing, è necessario invece attestare l’avvenuto pagamento dei canoni. Le fondazioni, dal canto loro, dovranno invece allegare l’atto di donazione irrevocabile.

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