Contabilità

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Doppia condizione per il conflitto di interessi dell’associato

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di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio


Non solo amministratori in conflitto di interessi. Per le associazioni del Terzo settore, il Dlgs 117/2017 regola espressamente anche l’ipotesi di conflitto dell’associato in sede di delibera assembleare, eliminando ogni incertezza sulle conseguenze di tale conflitto sulla validità della decisione. Il modello preso a riferimento è quello delle società per azioni: alle associazioni che si iscriveranno al Registro unico del Terzo settore (Runts) si applica l’articolo 2373 del Codice civile, nei limiti di compatibilità (articolo 24, comma 2, Dlgs 117/2017). In base a questa disposizione, per impugnare una delibera assembleare devono ricorrere due condizioni:
• che il voto dell’associato in conflitto di interessi sia stato determinante per l’assunzione della delibera;
• che la delibera possa arrecare un danno all’associazione. Si pensi, ad esempio, all’acquisto di un immobile di proprietà dell’associato (o di un suo parente) ad un prezzo più alto rispetto a quello di mercato, assunta con il voto determinante dell’associato.

Come per le società di capitali, quindi, il semplice interesse dell’associato non è di per sé sufficiente a determinare l’annullamento della delibera e non impedisce all’associato di partecipare alla votazione. Non ogni interesse personale, infatti, risulta lesivo di quello dell’ente. Così, nell’esempio fatto, l’acquisto di un bene dell’associato da parte dell’associazione è sicuramente giustificato (e la relativa delibera non è impugnabile) se l’operazione avviene a condizioni normali (prezzo di mercato o prezzo inferiore). Allo stesso modo, anche se potenzialmente dannosa per l’associazione, la delibera è valida ed efficace quando il soggetto “interessato” non ha avuto un ruolo decisivo per la sua assunzione, ossia laddove la delibera sarebbe stata adottata ugualmente anche senza il voto del socio in conflitto. Sempre per tornare all’esempio, l’associazione potrebbe attribuire al bene un valore superiore a quello di mercato (e quindi ritenere conveniente l’acquisto) in quanto strategico per lo svolgimento dell’attività istituzionale (si pensi ad un’associazione che intenda avviare una casa famiglia per dare supporto ai figli di detenuti e a tal fine voglia acquistare un immobile nei pressi dell’istituto penitenziario).

Nessuna indicazione è inserita nel Dlgs 117/2017 sul procedimento di impugnazione della delibera e sui soggetti legittimati a proporla. Sul punto, l’articolo 2373 del Codice civile (richiamato dall’articolo 24, comma 2, del Dlgs 117/2017) rinvia al successivo articolo 2377, per cui si ritiene che anche per le associazioni del Terzo settore l’impugnativa deve essere proposta entro 90 giorni dalla data della delibera o dal relativo deposito/iscrizione nel Registro unico, laddove dovesse essere previsto dai prossimi decreti attuativi (per le Spa l’articolo 2377 del Codice civile parla di registro delle imprese) e l’annullamento della delibera obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità (salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione).

Quanto ai soggetti legittimati, dovrebbero essere tutti gli associati assenti/dissenzienti/astenuti (in luogo della minoranza qualificata del 5% prevista per le Spa), gli amministratori e l’organo di controllo. Ciò, considerata l’assenza di una vera e propria partecipazione al patrimonio dell’ente da parte degli associati nonché in linea con quanto previsto in generale dall’articolo 23 del Codice civile.

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