Contabilità

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Enti filantropici, tassazione semplificata per le attività commerciali secondarie

di Pietro Ferrari Bravo e Gabriele Sepio

Tra le novità introdotte dal Codice del terzo settore ( Dlgs 117/2017 ) vi è il formale riconoscimento del ruolo degli enti filantropici grazie alla previsione di una sezione ad hoc nell’ambito del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L’ente filantropico svolge una funzione di intermediazione utilizzando risorse donate e rendite da investimenti, reindirizzando ricchezza privata al bene comune. L’ente filantropico si qualifica, dunque, per la finalità di «erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale» (articolo 37 del Dlgs 117/2017).

Il Codice si pone quindi l’obiettivo di identificare compiutamente queste realtà introducendo puntuali disposizioni in tema di trasparenza ed accountability. Gli enti filantropici, infatti, sono chiamati ad adeguarsi alle previsioni del Codice in materia di scritture contabili, redazione e pubblicità dei bilanci, organi di controllo interno e soglie per le retribuzioni ed il sostenimento di costi. Gli enti filantropici saranno, inoltre, tenuti a redigere il bilancio sociale, indicando i flussi in entrata, le somme attribuite ed i beneficiari della propria attività, nonché i principi seguiti per gestire patrimoni e risorse.

A questi adempimenti fanno da contraltare le disposizioni che incentiveranno la costituzione di un patrimonio fondativo dell’ente a seguito di lasciti testamentari, donazioni ed erogazioni liberali di vario genere da parte di privati e imprese. Le erogazioni di denaro, in particolare, a partire dal 1° gennaio 2018 verranno potenziate (le detrazioni passano dal 26%, previsto attualmente per le Onlus al 30%) e per le imprese viene meno il limite di 70mila euro.

Un’importante novità è attesa anche per le erogazioni liberali in natura alle quali sarà dedicato uno specifico decreto attuativo che stanno predisponendo i tecnici del ministero del Lavoro e che avrà il compito di individuare le categorie di beni che danno diritto alla detrazione o alla deduzione nonché stabilire i criteri per quantificare il beneficio fiscale. Questo si traduce in un incentivo per chi reimmette nel circuito virtuoso della solidarietà beni destinati alla dismissione ma ancora in grado di esprimere una utilità.

Particolare interesse avranno, poi, per gli enti filantropici le nuove misure di sostegno finanziario (social bonus e social lending) nonché le agevolazioni sui principali tributi che gravano sul trasferimento e possesso di immobili (imposta sulle successioni e donazioni, imposte di registro ed ipocatastali, Imu e Tasi, eccetera). A ciò si aggiungono forme di tassazione semplificata, su base opzionale e forfetaria, per le eventuali attività commerciali svolte in via secondaria, in modo tale da stimolare anche una maggiore autosufficienza finanziaria.

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