LE PAROLE DEL NON PROFIT/Impresa sociale con apporto dei volontari solo «aggiuntivo»
Nuove indicazioni sull’impiego di lavoratori svantaggiati e di volontari nell’impresa sociale. Per evitare un utilizzo distorto delle norme, con il decreto correttivo al Dlgs 112/2017 (approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e ora all’esame del Parlamento per i pareri) sono state fornite importanti specificazioni su questi aspetti, mettendo alcuni paletti alla libertà di azione degli enti. Sul fronte dei lavoratori, tra le possibili attività di interesse generale dell’impresa si conferma quella di inserimento lavorativo di persone svantaggiate (articolo 2, comma 4, del Dlgs 112/2017). Indipendentemente dall’oggetto sociale, infatti, un ente potrà assumere la qualifica di impresa sociale se al suo interno vengono occupati lavoratori molto svantaggiati (disoccupati da oltre 24 mesi o da 12 mesi, se ricorrono particolari condizioni) o persone bisognose (soggetti con disabilità, rifugiati o richiedenti protezione internazionale, persone senza fissa dimora), in numero non inferiore al 30 per cento.
Quello che cambia sono le modalità di computo dei lavoratori molto svantaggiati nell’ambito di questa percentuale minima: questi ultimi non possono contare per più di un terzo e, nel nuovo testo di legge, per più di 24 mesi dall’assunzione (articolo 2, comma 5, del Dlgs 112/2017). È introdotto così un preciso limite temporale, oltre il quale i lavoratori non possono considerarsi svantaggiati, ai fini della disposizione. In questo modo, si cercano di evitare facili abusi di questa tipologia di impresa sociale, la quale per sua stessa natura deve essere caratterizzata da una continua presenza di lavoratori svantaggiati, mentre in mancanza del termine finale l’ente avrebbe potuto mantenere la qualifica in via permanente, anche avendo alle sue dipendenze lavoratori che, in quanto impiegati da oltre due anni, non versano più in una condizione di svantaggio.
In chiave antielusiva anche le modifiche apportate all’articolo 13 del Dlgs 112/2017. Al primo comma, è previsto che il rapporto di uno a otto entro il quale deve essere contenuta la differenza retributiva tra i lavoratori dell’impresa sociale non vale per coloro che hanno specifiche competenze per lo svolgimento dell’attività di interesse generale nei settori degli interventi e prestazioni sanitarie (articolo 2, lettera b), della formazione universitaria e post-universitaria (articolo 2, lettera g) e della ricerca scientifica (articolo 2, lettera h).
Al comma 2, invece, vengono chiarite le modalità di coinvolgimento dei volontari nell’attività di impresa. In analogia a quanto previsto per le cooperative sociali dalla disciplina specifica (articolo 2, comma 5, della legge 381/1991), l’azione dei volontari potrà essere solo aggiuntiva e non sostitutiva a quella dei lavoratori occupati nell’impresa, così da contenere entro limiti adeguati l’impiego dei primi rispetto ai secondi. Infatti, mentre ai lavoratori è richiesto il possesso di titoli formativi e di specifici requisiti professionali in relazione alle mansioni da svolgere, lo stesso non deve verificarsi per i volontari, i quali non hanno alcun rapporto di lavoro, autonomo o dipendente, con l’impresa.
Lo schema di Dlgs correttivo sull’impresa sociale