Imposte

LE PAROLE DEL NON PROFIT/La chance dell’esenzione Iva per le prestazioni socio-sanitarie del terzo settore

immagine non disponibile

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio


Esenzione Iva per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dagli enti del Terzo settore (Ets) diversi dalle società e aliquota agevolata per le cooperative sociali. Questo è quanto precisato nello schema di decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 marzo (e che ora sta completando l’esame parlamentare). L’intervento ha ad oggetto il regime Iva delle prestazioni di servizi indicate ai numeri 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10, comma 1, del Dpr 633/1972 (ricovero, cura, educative, didattiche, socio-sanitarie, assistenza domiciliare e ambulatoriale), le quali sempre più di frequente sono erogate da enti no profit e che prima della riforma ricevevano un trattamento di favore solo se effettuate da cooperative sociali e Onlus. Per tali servizi, queste ultime beneficiavano dell’esenzione totale dall’imposta mentre le cooperative sociali (anche se Onlus di diritto) godevano dell’aliquota Iva agevolata al 5% (articolo 1 della Tabella A, parte II-bis allegata al Dpr 633/1972).

Con il Dlgs 117/2017 (Cts) questa distinzione di fondo permane, ma la platea di soggetti che possono accedere all’esenzione diventa più ampia, ricomprendendo tutti coloro che si iscriveranno al Registro unico del Terzo settore, ad eccezione delle cooperative sociali e delle imprese sociali costituite in forma di società. Vediamo quindi in concreto cosa cambia con la modifica e quale regime dovranno applicare i singoli enti.
Per quanto riguarda le Onlus, in vista della definitiva abrogazione della qualifica (a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà autorizzato le norme del Cts sottoposte al suo vaglio e in ogni caso a quello di entrata in funzione del Registro unico) esse potranno mantenere l’esenzione Iva adeguando i propri statuti alle nuove disposizioni e scegliendo una veste giuridica non societaria. Accanto a queste, poi, a regime si aggiungeranno gli Ets diversi dalle società: associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, enti filantropici, associazioni di promozione sociale, imprese sociali (non costituite in forma societaria), beneficeranno dunque dell’esenzione in parola per le prestazioni sociali, sanitarie ed educative una volta entrati nel Terzo settore.

Invariato invece il regime Iva delle cooperative sociali. Anche a seguito della riforma tali enti continueranno ad applicare l’aliquota agevolata al 5%, anziché al 22 per cento. Sul punto, il correttivo conferma la scelta fatta con la legge di Stabilità 2016 di escludere le cooperative sociali dall’esenzione Iva di cui ai citati numeri 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10, le quali anche se Onlus di diritto avevano ed avranno anche in futuro un regime differenziato (circolare 31/E del 2016).

Nessuna agevolazione invece per le imprese sociali costituite in forma societaria diverse dalle cooperative sociali. A prescindere dal carattere socio-sanitario/assistenziale delle prestazioni rese, tali soggetti applicheranno l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento. Tra questi anche le cooperative “non sociali”, che fino ad oggi avrebbero diritto all’esenzione laddove rivestano anche la qualifica di Onlus e che se vorranno mantenere lo stesso trattamento dovranno entrare nel Terzo settore adottando una forma giuridica diversa da quella societaria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©