Contabilità

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Meno adempimenti per le società di mutuo soccorso

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di Antonio Frediani e Gabriele Sepio

Anche le società di mutuo soccorso potranno entrare a pieno titolo nel Terzo settore. Ad esse è dedicato un apposito capo del Dlgs 117/2017 (articoli 42-44), nonché una specifica sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Run) in cui questa tipologia di enti potrà valutare di iscriversi. Il passaggio alla nuova disciplina non è privo di conseguenze e determina alcuni cambiamenti sotto il profilo fiscale e degli adempimenti che meritano un’attenta valutazione.

Con la creazione di una sezione ad hoc nel nuovo Registro unico nazionale viene assegnato un formale riconoscimento alla figura delle società di mutuo soccorso, le quali svolgono un’importante azione sostitutiva della pubblica amministrazione in settori nevralgici come quello socio-sanitario e assistenziale. Già da tempo questi enti si occupano della gestione di servizi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, in proprio o attraverso l’istituzione di appositi fondi sanitari, mentre più di recente si stanno affacciando anche nei campi dell’assistenza privata. Un servizio apparentemente simile a quello delle assicurazioni ma che, a differenza di queste ultime, non si fonda sulla logica di ricavare profitti da ripartire tra gli azionisti bensì sull’autofinanziamento e sulla divisione del rischio, con investimento degli utili in favore della collettività. Si tratta, infatti, di enti senza fine di lucro che svolgono la loro attività esclusivamente in favore dei soci e dei loro familiari conviventi, attraverso l’erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro o di sussidi per spese sanitarie, nonché l’erogazione di servizi di assistenza per coloro che si trovano in situazione di disagio.

La normativa speciale di questi enti (legge 3818/1886) non è stata abrogata dalla riforma ma continuerà a trovare applicazione seppure con qualche modifica. Sul fronte degli adempimenti, oltre al Run, le società di mutuo soccorso saranno ancora tenute ad iscriversi sia nell’albo delle cooperative sia nella sezione imprese sociali del registro delle imprese. Con la riforma, tuttavia, quest’ultimo obbligo viene meno per gli enti che hanno un versamento annuo di contributi associativi inferiore a 50mila euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi, mentre resta solo per quelli che non rientrano in questi parametri (ossia la gran parte).

Un altro adempimento che scompare è il versamento del 3% sugli utili netti ai fondi di promozione del sistema cooperativo all’articolo 11 della legge 59/1992 (articolo 44 del Dlgs 117/2017): tale obbligo era giustificato dall’apparente vicinanza delle società di mutuo soccorso alle cooperative ma è stato eliminato dal legislatore vista la naturale inidoneità delle prime a produrre utili (a differenza delle cooperative). Oltre a questo, gli enti già costituiti all’entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017) non dovranno devolvere il patrimonio (articolo 8, comma 3, della legge 3818/1886), sempre che si trasformino in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (Aps) entro il 3 agosto 2020.
Rilevanti sono le modifiche apportate dalla riforma dal punto di vista fiscale. Nonostante l’importanza sociale di queste società, il Dlgs 117/2017 ha eliminato per tutti gli enti assistenziali l’importante agevolazione all’articolo 148, comma 3, del Tuir, che considera irrilevanti ai fini fiscali i corrispettivi specifici e le quote supplementari percepite. Sul punto, la legge di bilancio potrebbe correggere il tiro, ma per ora l’unica possibilità per mantenere questa decommercializzazione è che la società si iscriva al Run come Aps. Negli altri casi, infatti, a prescindere dall’ingresso o meno nel Terzo settore, con la completa attuazione della riforma (ossia con la messa in funzione del Run) l’ente potrebbe perdere l’agevolazione.

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