LE PAROLE DEL NON PROFIT/Onlus, adeguamento degli statuti con sospensiva
Le Onlus possono iniziare ad adeguare gli statuti alle nuove disposizioni del Codice del terzo settore (Cts) ma con condizione sospensiva, in attesa della definitiva abrogazione del Dlgs 460/1997. Questa l’ indicazione fornita dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018 . Si tratta di un chiarimento importante poiché consente di coniugare le facilitazioni procedurali, previste per le modifiche statutarie approvate nei primi diciotto mesi di vigenza del Codice (da adottarsi con semplice deliberazione dell’assemblea ordinaria), con la necessità di garantire la piena osservanza della normativa Onlus nel periodo transitorio.
Quest’ultima, infatti, verrà meno solo dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sarà attivato il nuovo Registro unico e verranno autorizzate le misure fiscali sottoposte al vaglio della Commissione europea (articolo 104, comma 2, del Codice del terzo settore). Ciò spiega l’importanza di ammettere l’impiego di una condizione sospensiva in mancanza della quale le modifiche potrebbero in alcuni casi provocare l’estromissione dall’anagrafe delle Onlus. Si pensi all’ampliamento delle attività di interesse generale introdotte all’articolo 5 del Codice del terzo settore rispetto a quelle attualmente consentite alle Onlus, in base all’articolo 10 del Dlgs 460/1997. Per fare un esempio, si potrà sicuramente avviare una attività rientrante nella definizione di «commercio equo e solidale», ma se svolta come attività di principale, occorrerà attendere il 1° gennaio del primo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.
La decisione relativa ai tempi per adeguare lo statuto della Onlus va presa tenendo conto del fatto che l’articolo 54 del Codice non sembra prevedere un meccanismo di migrazione automatica dalle Anagrafi Onlus al nuovo Registro, a differenza di quanto avviene per i registri speciali delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps). Pertanto, in attesa di ulteriori chiarimenti interpretativi, appare consigliabile che gli enti muniti della qualifica di Onlus procedano per tempo alle modifiche statutarie, onde poter chiedere e (possibilmente) ottenere l’iscrizione al Registro prima che la citata qualifica venga persa a causa della cessazione del Dlgs 460/1997. Quest’ultima eventualità potrebbe recare effetti di non poco conto, come, ad esempio, l’obbligo per l’ente di devolvere il proprio patrimonio, espressamente esclusi invece dall’articolo 101, comma 8 del Codice nel caso in cui la perdita della qualifica di Onlus si verifichi a seguito dell’iscrizione presso il Registro unico. Qualora la Onlus si adegui entro i citati 18 mesi (febbraio 2019), inoltre, potrà continuare ad applicare, senza soluzione di continuità, le agevolazioni fiscali entrate in vigore dal 1 gennaio 2018 (ad esempio le agevolazioni ai fini delle imposte indirette e tributi locali e gli incentivi connessi alle erogazioni liberali).
Le risposte dell’agenzia delle Entrate/Terzo settore