Contabilità

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Partecipazioni vincolate nelle imprese sociali

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di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Partecipazione nelle imprese sociali con limite per le società profit. La riforma del Terzo settore incentiva lo sviluppo di sinergie virtuose tra profit e non profit, anche per il tramite della nuova impresa sociale (Dlgs 112/2017), attraverso la quale gli enti potranno svolgere attività di interesse generale per la collettività con modalità imprenditoriali. Specialmente per le realtà più strutturate, nel prossimo futuro si potrebbe assistere alla creazione di veri e propri “gruppi” di enti e imprese, per conseguire al meglio gli obiettivi solidaristici. Sempre più di frequente, del resto, i soggetti profit prestano attenzione alle implicazioni di natura etica della propria attività, scegliendo di impegnarsi anche nel sociale, magari attraverso la partecipazione in enti del Terzo settore (Ets).

Vediamo quali sono gli aspetti a cui dovranno fare attenzione le nuove imprese sociali. In materia di gruppi, il Dlgs rinvia alla disciplina del codice civile sull’attività di direzione e coordinamento (articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile), fissando due precise limitazioni. Nello specifico:
•non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere il controllo di un’impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche;
•in ogni caso, l’attività di direzione e coordinamento si presume in presenza di un soggetto che, per statuto o per altre ragioni, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo dell’impresa.

Entro questi limiti, possono detenere partecipazioni in un’impresa sociale sia soggetti profit che non, seppure con alcune accortezze. Per i primi bisogna evitare situazioni di controllo, anche di fatto, che sarebbero incompatibili con la natura giuridica dell’impresa sociale e finirebbero per alterarne gli scopi. Così, ad esempio, saranno consentite partecipazioni di minoranza da parte di una società (di persone, di capitali o cooperativa), mentre sarebbe esclusa la possibilità di avere un’impresa sociale partecipata da un unico socio in forma di consorzio senza scopo di lucro, a sua volta composto per la maggioranza da soggetti profit (sul punto si veda la nota del ministero del lavoro 4096 del 3 maggio 2019). Diversamente, dovrebbe ritenersi ammessa la partecipazione, anche come unico socio, di una cooperativa sociale in un’impresa sociale, considerata la natura essenzialmente non lucrativa della prima, la quale per effetto della riforma è impresa sociale di diritto.

Per quanto riguarda gli enti non profit, questi ultimi potranno sicuramente detenere partecipazioni, anche di controllo, in altre realtà non lucrative, tra le quali dovrebbe rientrare anche l’impresa sociale. È quanto si legge in un documento di prassi sulle Onlus (circolare 38/E/2011), che seppure in relazione al vecchio regime dell’impresa sociale (Dlgs 155/2006) ha precisato che le società aventi tale qualifica, pur richiamando la disciplina specifica del libro V, titolo V, del codice civile, sono sottoposte a rigidi vincoli che fanno rientrare questi soggetti nell’alveo degli enti non lucrativi. In questo modo, anche per il tramite dell’impresa sociale controllata, l’Ets potrà realizzare la propria mission istituzionale senza rischio di elusioni, creando una pluralità di soggetti che, pur con le diverse caratteristiche loro proprie, perseguono un unico fine che è quello della solidarietà sociale. Sul punto, deve considerarsi che se l’impresa sociale è costituita in forma di associazione/fondazione non potrà distribuire utili; mentre, quelle che hanno veste societaria potranno farlo solo in via marginale, ma in tal caso il socio Ets che dovesse riceverli li utilizzerà necessariamente per le proprie attività istituzionali.

Caso diverso è quello di un Ets che partecipa un soggetto profit (ad esempio una Srl o una Spa). In tal caso la partecipazione dovrebbe consistere in un mero investimento, per non violare l’essenza non lucrativa dell’ente.

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