LE PAROLE DEL NON PROFIT/Per gli enti la chance del Fondo sociale europeo
Le misure di finanziamento per il terzo settore trovano un nuovo inquadramento con la riforma. Fondi destinati a progetti di interesse generale e misure specifiche per la finanza sociale. Questi i due filoni principali da cui attingere risorse con i quali dovranno iniziare a prendere confidenza gli enti non profit in attesa della operatività del nuovo Registro unico.
Viene innanzitutto creato un sistema finanziario uniforme accessibile agli enti del Terzo settore (Ets), anche al fine di ottimizzare i vari contributi pubblici destinati al non profit. Tutti gli Ets (e non più solo Odv e Aps) potranno accedere al Fondo sociale europeo (articolo 69 del Cts) e diventare competitivi rispetto ai colleghi europei, anche grazie alla valutazione di impatto sociale di prossima introduzione che consentirà di valorizzare l’impatto generato dai singoli progetti di interesse generale (con maggiori garanzie sia per i sostenitori sia per l’assegnazione dei fondi pubblici).
Per il finanziamento di iniziative e progetti di organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e fondazioni del Terzo settore, invece, è istituito un Fondo nazionale con una dotazione costante di circa 40 milioni di euro annui (articolo 72 del Cts), che consentirà agli enti una migliore programmazione delle proprie attività. A questo riguardo, è del 26 ottobre scorso l’atto di indirizzo del ministero del Lavoro che individua gli obiettivi, le aree di intervento e le attività finanziabili con tale fondo, distinguendo tra iniziative/progetti a rilevanza locale e nazionale. Per questi ultimi è stato emanato anche il decreto direttoriale (Dd 305/2018 con allegato avviso 1/2018) con i criteri di selezione dei progetti, le modalità di assegnazione dei finanziamenti e le procedure di rendicontazione (per quest’anno, ad esempio, sono progetti nazionali finanziabili quelli che prevedono lo svolgimento di attività in almeno 10 regioni, con durata compresa tra 12 e 18 mesi; l’importo finanziabile è di minimo 250mila euro e massimo 900mila euro, al fine di promuovere sinergie partecipative tra gli enti, evitando una frammentazione dei finanziamenti).
Ulteriori stanziamenti riguardano ipotesi specifiche: il fondo per il volontariato, il contributo per le Aps e gli altri contributi dedicati all’acquisto di beni strumentali (in particolare ambulanze). Tutti finanziamenti a sistema (di circa 20 milioni di euro annui), che ogni anno verranno assegnati secondo le modalità individuate con decreto.
Attenzione anche alla finanza sociale, che faciliterà l’accesso al credito da parte degli enti non profit. L’articolo 77 del Cts regolamenta i «titoli di solidarietà», ossia obbligazioni e altri titoli di debito (di durata non inferiore a 36 mesi) nonché certificati di deposito (di durata non inferiore a 12 mesi), il cui ricavato dovrà essere destinato dagli istituti di credito emittenti per erogare prestiti a favore degli Ets di natura non commerciale. Titoli resi appetibili per i risparmiatori attraverso la previsione di rendimenti più alti rispetto a quelli di obbligazioni/certificati similari emessi dallo stesso istituto, il quale potrà eventualmente abbassare il rendimento solo riducendo il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento agli Ets. Viene, inoltre, prevista la possibilità per gli emittenti di erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all’ammontare nominale collocato dei titoli ad uno o più Ets non commerciali, per il sostegno delle relative attività istituzionali, con l’attribuzione di un credito d’imposta se l’erogazione è almeno pari allo 0,60% del valore nominale collocato dei titoli.
Forma alternativa di accesso al credito è il nuovo «social lending» o peer to peer (P2P) lending (articolo 78 Cts): un sistema basato su piattaforme on line gestite da società iscritte all’albo dell’articolo 106 del Tub o da istituti di pagamento di cui all’articolo 114 del medesimo Tub, che consentirà di mettere in relazione soggetti interessati a prestare denaro (privati o investitori istituzionali) con Ets che, a fronte di un rating creditizio positivo, richiedono risorse finanziarie per sviluppare progetti o sostenere la propria attività.
Accanto a queste misure, prettamente finanziarie, si collocano strumenti di finanziamento “indiretto”, attraverso il riconoscimento della raccolta fondi come attività sempre più sistematica e strutturata da parte degli Ets (articolo 7 del Cts) e numerose agevolazioni fiscali che incentiveranno le erogazioni al Terzo settore (articolo 83 del Cts) e garantiranno un risparmio fiscale per specifiche operazioni effettuate dagli Ets (ad esempio acquisti immobiliari e operazioni straordinarie, articolo 82 del Cts).