Contabilità

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Revisione legale «esterna» con un patrimonio destinato

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio


In vista della scadenza del 3 agosto 2019 per adeguarsi al Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts), un occhio di riguardo meritano le nuove disposizioni in tema di organo di controllo, su cui è intervenuto anche un recente intervento di prassi ( circolare del ministero del Lavoro 20/2018 ). Si tratta di cariche sociali spesso sconosciute agli enti non profit, che diventano obbligatorie (a determinate condizioni) con la riforma e con cui gli enti dovranno necessariamente iniziare a prendere confidenza. Pertanto, sarà importante calibrare le modifiche statutarie da porre in essere, anche al fine di valutare se e in che limite sia possibile derogare alle prescrizioni del Codice su questi argomenti (articolo 30 del Cts).

L’organo di controllo è sempre obbligatorio per le fondazioni, mentre per gli enti associativi deve essere previsto solo se hanno patrimoni destinati o superano determinati limiti (superamento di due dei seguenti limiti: attivo patrimoniale oltre 110 mila euro; ricavi oltre 220 mila euro; dipendenti occupati oltre 5 unità). Se sprovvisti di tale organo, quindi, gli enti dovranno sicuramente adeguare lo statuto, ma potranno farlo con la procedura semplificata all’articolo 101, comma 2, del Cts (modalità e maggioranze dell’assemblea ordinaria), trattandosi di un obbligo di legge.

Diverso il caso di coloro che non rientrano nella casistica prevista dall’articolo 30 del Cts, per i quali l’organo in questione è solo facoltativo. Si pensi, ad esempio, ad un’associazione di minori dimensioni, che voglia inerire nello statuto la previsione di tale organo per l’ipotesi eventuale di superamento dei parametri oppure a quella che, pur non essendo obbligata, voglia dotarsi comunque dell’organo di controllo. Nel primo caso, sarà sicuramente possibile regolamentarne il funzionamento nello statuto, subordinandone la nomina dei componenti e l’avvio dell’attività al verificarsi delle condizioni all’articolo 30 del Cts. La modifica, potrà beneficiare della procedura semplificata, trattandosi di disposizioni inderogabili, alle quali l’ente decide di adeguarsi anticipatamente. Nell’altra ipotesi, invece, ci si trova di fronte ad una mera scelta di volersi avvalere da subito di un organo funzionante, designandone i membri. Di conseguenza, l’adeguamento statutario richiederà la normale delibera dell’assemblea straordinaria, in quanto incide nell’immediato sull’organizzazione dell’ente.

Facoltativa è l’attribuzione al soggetto che svolge il controllo anche del compito di effettuare la revisione legale dei conti, al ricorrere delle condizioni all’articolo 31, comma 1, del Cts (superamento di due dei seguenti limiti: attivo patrimoniale oltre 1,1 milioni di euro; ricavi oltre 2,2 milioni di euro; dipendenti occupati oltre 12 unità). È una scelta dell’ente se affidare la revisione all’organo interno o ad un altro soggetto, per cui, laddove si voglia seguire la prima strada, la modifica non potrà avvenire con le maggioranze dell’assemblea ordinaria.

Esiste tuttavia un’eccezione che dovrà essere valutata attentamente. La revisione, infatti, è obbligatoria se l’ente ha costituito un patrimonio destinato (articolo 31, comma 3, del Cts), in tal caso non potrà essere demandata all’organo di controllo ma dovrà necessariamente spettare a un revisore esterno (in quanto l’articolo 30, comma 6, prevede la facoltà di riunire le competenze solo nella prima ipotesi), e il relativo adeguamento statutario avverrà secondo le procedure semplificate.

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