LE PAROLE DEL NON PROFIT/Spazio ai bonus fiscali anche per le erogazioni in natura alle Onlus
I benefici fiscali connessi alle erogazioni liberali non riguardano le sole elargizioni in denaro, ma comprendono anche gli apporti di beni in natura a favore di enti no profit. Il Tuir prevede soprattutto erogazioni in denaro, salvo alcune specifiche possibilità di dedurre o detrarre anche gli apporti in natura (si vedano, rispettivamente, l’articolo 100, comma 2, lettera a) per i soggetti Ires e l’articolo 15, comma 1, lettera h-bis) per le persone fisiche). La ragione di questa scelta è legata prevalentemente ad esigenze di cautela che tuttavia, come vedremo, il nuovo Codice del Terzo settore (Cts) supera con regole più uniformi.
Solo con la «più dai meno versi» (articolo 14 del Dl 35/2005) il legislatore ha equiparato il trattamento fiscale per persone fisiche e giuridiche prevedendo la deducibilità in caso di erogazioni di beni in natura a favore di enti che perseguono finalità di interesse generale.
Le imprese che effettuano erogazioni liberali di beni in natura scontano un duplice effetto fiscale. Innanzitutto dovranno tassare la cessione dei beni erogati (eseguendo le opportune variazioni fiscali in dichiarazione) e dedurne il valore normale nei limiti consentiti dalla normativa applicabile (cfr. la risoluzione n. 234/E/2002). Il valore normale può essere determinato in base a parametri oggettivi come listini, tariffari o mercuriali. In mancanza, è opportuno ricorrere ad un’apposita stima da parte di un perito. L’ente donatario dovrà, comunque, rilasciare una ricevuta con la descrizione analitica dei beni e dei relativi valori (si veda la circolare 39/E/2005 sulla «più dai meno versi»).
Un criterio parzialmente diverso è previsto per la cessione alle Onlus di derrate alimentari, prodotti farmaceutici e beni non di lusso difettati, prodotti o scambiati dall’impresa donante (articolo 13 del Dlgs 460/1997). In questo caso le merci non si considerano cedute ai fini del reddito d’impresa, ma non è prevista la deducibilità dell’erogazione liberale (circolare 26/E/2008).
Con l’entrata in vigore a partire dal 2018 delle nuove disposizioni agevolative previste dal Cts si introducono regole uniformi per persone giuridiche e fisiche (articolo 83). Queste ultime, a differenza di quanto previsto dalla «più dai meno versi», potranno scegliere se detrarre dall’imposta o dedurre dalla base imponibile il valore del bene donato a seconda della propria convenienza fiscale.
La nuova disposizione riguarda le liberalità eseguite nei confronti di Onlus, Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri speciali mentre, a regime, si farà riferimento a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, con la sola esclusione delle imprese sociali costituite sotto forma di società di capitali. Un apposito decreto, in via di predisposizione presso i ministeri del Lavoro e dell’Economia, fornirà indicazioni più puntuali sui beni che possono essere donati, le modalità di valorizzazione e le procedure per fruire dei benefici.