LE PAROLE DEL NON PROFIT/Terzo settore, sotto i 220mila euro basta il rendiconto per cassa
Maggiore chiarezza sugli obblighi di rendicontazione a carico degli enti non profit: è questo uno degli aspetti sui quali è intervenuto il decreto correttivo al Codice del Terzo settore (Cts) approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 2 agosto. Rimane invariato l’impianto originario della riforma, che prevede adempimenti calibrati in base alle dimensioni degli enti. Il correttivo, tuttavia, lima alcuni profili applicativi, coordinando disposizioni civilistiche e fiscali. Vediamo quindi di riepilogare il quadro degli obblighi per gli enti che andranno a confluire nell’istituendo Registro unico nazionale.
Sul piano civilistico, per gli enti del Terzo settore (Ets) con entrate inferiori 220mila euro è ammessa la redazione del bilancio nella forma del semplice rendiconto «per cassa». Al di sopra di tale soglia, deve essere redatto un bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione (articolo 13 del Cts). Per evitare qualsiasi dubbio interpretativo, il correttivo chiarisce che in questa seconda ipotesi il bilancio deve comprendere un rendiconto «gestionale» (redatto in base al principio di competenza economica). Resta fermo per gli enti che esercitano l’attività in forma di impresa commerciale l’obbligo di redigere le scritture contabili e il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile. Altro chiarimento del correttivo riguarda la sede in cui illustrare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale che dovrà essere documentato dall’ente, a seconda dei casi, nella relazione di missione, in nota integrativa o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Per evitare duplicazioni di adempimenti, il decreto correttivo interviene poi sugli obblighi contabili ai fini fiscali (articolo 87 del Cts) consentendo il ricorso al rendiconto per cassa per gli Ets non commerciali con proventi inferiori a 220mila euro (e non più 50mila euro, come nell’originaria versione della norma). Il limite di proventi viene così allineato a quello civilistico. Al di sopra di tale soglia, l’articolo 87 del Cts richiede la redazione di scritture contabili cronologiche e sistematiche che illustrino in maniera analitica le operazioni di ciascun esercizio, distinguendo le attività di interesse generale da quelle secondarie. Per le raccolte pubbliche di fondi, deve essere comunque predisposto uno specifico rendiconto delle entrate e delle uscite relative a ciascun evento. Nel caso in cui l’Ets non commerciale svolga una parte delle attività con modalità commerciali (siano esse di interesse generale o «diverse») dovrà redigere scritture contabili separate, con possibilità di ricorrere alla contabilità semplificata all’articolo 18 del Dpr 600/1973 anche al di sopra dei limiti quantitativi ivi stabiliti. Una ulteriore semplificazione sarà prevista per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che opteranno per il regime forfetario di cui all’articolo 86 del Cts (in caso di ricavi inferiori a 130mila euro): tali enti saranno infatti esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti. È bene ricordare che le nuove disposizioni sugli obblighi contabili agli articoli 86 e 87 diverranno operative insieme ai regimi fiscali introdotti dal Cts: esse saranno quindi efficaci a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, in ogni caso, alla messa in funzione del Registro unico.