I temi di NT+Le massime di Cassazione

Le sentenze di Cassazione su abuso del diritto, pvc e valori Omi

di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti

La contestuale notifica di due annualità successive sana la motivazione del redditometro

Per gli avvisi di accertamento fondati sull’accertamento sintetico, non può essere dichiarata la nullità neppure se manca in entrambi la precisa indicazione delle due annualità consecutive in cui vi è stato lo scostamento di almeno un quarto tra il reddito complessivo accertato e quello dichiarato. L’esigenza sottesa all’obbligo motivazionale, ovvero di rendere edotto il contribuente degli elementi essenziali della pretesa per consentirgli di circoscrivere l’oggetto del giudizio e predisporre una difesa consapevole, non può intendersi violata se gli elementi costitutivi della fattispecie emergono dalla contestuale notifica di due distinti atti impositivi, ciascuno dei quali, con riferimento al requisito delle due annualità, trova giustificazione nell’altro.

Cassazione, ordinanza 693/2022

Abuso del diritto in materia Iva senza sanzioni se la norma è incerta

In tema di Iva e di sanzioni amministrative non c’è incompatibilità strutturale e logica tra, da una parte, il divieto di abuso del diritto e, dall’altra, l’articolo 8 del Dlgs 546 del 1992, che pure prevede l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative in caso di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma. Pertanto nel caso di violazione del predetto principio generale antielusivo non sussistono comunque i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni irrogate, perché, anche se è stato delineato e codificato successivamente al compimento delle condotte sanzionate, il divieto di abuso del diritto è comunque da intendersi quale principio immanente nell’ordinamento.

Cassazione, sentenza 862/2022

Anni 2004 e 2005, nessuna rettifica se il mutuo è superiore al prezzo dell’immobile

È illegittimo l’accertamento analitico-induttivo dell’impresa di costruzioni, riferito agli anni 2004 e 2005, basato su importi erogati dagli istituti bancari agli acquirenti di prima casa più elevati rispetto al costo di vendita delle unità immobiliari. Infatti il fatto notorio, per cui negli anni 2004 e 2005 venivano offerti dal sistema bancario finanziamenti per l’acquisto di prima casa per importi superiori al prezzo di acquisto, può essere considerato dal giudice tributario quale prova maggiormente idonea a sconfessare la presunzione di parziale occultamento di ricavi.

Cassazione, sentenza 867/2022

Accertamento motivato anche senza vaglio critico del pvc della Gdf

La motivazione per relationem, che rinvia alle conclusioni contenute nel pvc redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non può considerarsi illegittimo per mancanza di autonoma valutazione dell’Amministrazione degli elementi acquisiti dall’organo ispettivo. Se infatti l’Amministrazione ne condivide le conclusioni, essa è comunque legittimata a realizzare un’economia di scrittura se, da una parte, gli elementi sono già noti al contribuente verificato e, dall’altra, non venga arrecato alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

Cassazione, ordinanza 1352/2022

Nessuna automatica nullità per l’omessa formazione del pvc negli accertamenti a tavolino

Il mancato rilascio del pvc in caso di accertamento a tavolino non consente sempre al contribuente accertato di invocare la violazione del contraddittorio procedimentale, prevista dal settimo comma dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente, se l’atto impositivo viene emesso prima del decorso dei sessanta giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva. Infatti nell’accertamento a tavolino il mancato rispetto del termine predetto può essere invocato solo in presenza di tributi armonizzati, come l’Iva. E ancora, esiste l’onere per il contribuente accertato di indicare previamente le questioni in grado, nel contraddittorio procedimentale, di contrastare validamente la pretesa formulata dall’Amministrazione.

Cassazione, ordinanza 1358/2022

Sì all’atto impositivo ante tempus anche se la denuncia non è ancora depositata

In presenza di fatture false utilizzate dal contribuente accertato l’Amministrazione non è tenuta al rispetto del termine dilatorio per l’emissione dell’atto impositivo, anche se al momento della formazione dell’atto impositivo non ha ancora depositato alcuna denuncia presso la Procura della Repubblica. Tra le ragioni di urgenza, che giustificano l’emissione ante tempus dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine di sessanta giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva rientra, infatti, la commissione da parte del contribuente di reiterate violazioni delle norme tributarie aventi rilevanza penale.

Cassazione, ordinanza 1377/2022

Il prezzo indicato nel contratto di mutuo e inferiore ai valori Omi è indizio qualificato

Il prezzo di compravendita dell’unità immobiliare riportato nel contratto di mutuo stipulato dall’acquirente, se inferiore al prezzo normale ricavabile dai listini della Camera di commercio e/o dai valori Omi, costituisce valido elemento indiziario in grado di suffragare la pretesa dell’Amministrazione relativa al maggior reddito accertato in capo alla società costruttrice che l’ha ceduta. Questo in quanto il prezzo di vendita contenuto in un atto pubblico costituisce ai fini accertativi un elemento indiziario particolarmente significativo in grado di supportare l’accertamento indipendentemente da ulteriori indagini.

Cassazione, ordinanza 1452/2022