Imposte

Le somme pagate per l’accordo transattivo sono soggette a Iva

Risposta 145: imponibile il corrispettivo per l’assunzione di un obbligo. La 146 nega l’esenzione per la fornitura di terminali da gioco

Le somme corrisposte in conseguenza di un accordo transattivo sono soggette ad Iva. Lo stesso dicasi per la fornitura di terminali di gioco da parte di una società all’aggiudicataria della concessione a cui deve applicarsi l’aliquota Iva ordinaria anziché l’esenzione prevista agli articoli 6, 7 e 9 Dpr 633/1972. Entrambi i principi sono stati espressi dall’agenzia delle Entrate con le risposte ad interpello 145 e 146 del 3 marzo. Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie concrete in relazione alle quali l’Agenzia è chiamata a valutare la corretta tassazione ai fini Iva.

La risposta a interpello 145 sull’accordo transattivo

Nello specifico, nella risposta a interpello 145, alle Entrate viene richiesto di individuare la «funzione economica» di alcune somme corrisposte da una parte all’altra come contropartita di un’obbligazione di non fare/permettere. L’esistenza del sinallagma tra prestazione e controprestazione, del resto, è un tema centrale nel mondo Iva, talché un’operazione è soggetta ad imposta solo se si colloca all’interno di un rapporto sinallagmatico. Al contrario, né le somme erogate a titolo di liberalità (articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972) né quelle aventi carattere risarcitorio (articolo 15, comma 1, n. 1), Dpr 633/1972) rientrano nella sfera impositiva Iva. In riferimento alla fattispecie concreta la somma versata non persegue i suddetti scopi, ma trae origine dall’accordo transattivo sottoscritto dalle parti con intento di transigere «con effetto novativo» le controversie tra loro insorte derivanti da precedenti rapporti contrattuali. L’impegno assunto da una parte rispetto all’altra di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa nei suoi confronti, a fronte della percezione della somma concordata, consente di qualificare quest’ultima come corrispettivo per l’assunzione di un obbligo di non fare/permettere, rilevante ai fini Iva ai sensi dell’articolo 3, comma 1, Dpr 633/1972.

La risposta a interpello 146 sugli apparecchi da gioco

Nella risposta a interpello 146, il quesito riguarda una società che fornisce al suo cliente, aggiudicatario della concessione dell’agenzia delle Dogane e Monopoli, tutto il necessario, in termini di dispositivi, componenti e software, affinché possa essere offerto il gioco agli utenti e siano raccolte le somme giocate.

Notoriamente, alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento si applica il regime Iva dell’esenzione all’articolo 10, comma 1, n. 6), Dpr 633/1972. Secondo l’interpretazione della prassi (circolare 21/E/2005), il suddetto regime va applicato in via restrittiva, per cui lo stesso deve considerarsi riservato alle attività di raccolta delle giocate con i predetti apparecchi e non si applica anche alla locazione o ad altro contratto che trasferisca il possesso/disponibilità degli stessi. Ciò vale anche nel caso di specie in riferimento alla fornitura dei terminali e delle altre apparecchiature di gioco, che va quindi tassata con aliquota Iva al 22 per cento.

Diverso il caso in cui le prestazioni di servizi rese dal fornitore al concessionario rientrino nel concetto di «raccolta delle giocate» in senso stretto. Essendo queste ultime «necessarie ed indispensabili» per effettuare la raccolta delle giocate, dovrebbe essere a loro assicurata l’esenzione Iva.

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