Le spese per la copertura del terrazzo non rilevano per la detrazione del 50%
La risposta è affermativa, a condizione che si tratti di ampliamento di prima casa (in presenza di tutti i requisiti di legge di cui all'articolo 1, nota II bis e ter della Tariffa allegata al DPR 131/86, cioè non possesso di altra abitazione, oltre a quella che si sta ampliando nel comune di residenza). In questo caso, l’ampliamento della prima casa fruisce dell’applicazione dell’Iva al 4% sia per l’esecuzione dei lavori, sia per l’acquisto dei beni finiti quali la scala (n. 39 e n. 24 Tabella A, Parte II, Dpr 633/72). A tal fine occorre che i lavori siano abilitati da provvedimento urbanistico (scia, segnalazione certificata di inizio attività, dia, dichiarazione di inizio attività, permesso di costruire o cila, comunicazione inizio lavori asseverata, a seconda del regolamento edilizio comunale). Tuttavia, l’aumento di volumetria di edifico residenziale, come nel caso di specie, anche se non si realizza un’unità immobiliare autonoma ma comunque nuova superficie calpestabile (il terrazzino coperto), non fruisce della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), in quanto è equiparato alla parziale nuova costruzione e come tale esclusa dalle agevolazioni (sul punto, si vedano la circolare 21/E/2010, e la risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011). Pertanto, le spese per la copertura del terrazzino non rilevano ai fini del 50%.
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