Leasing, per sterilizzare la plusvalenza il calcolo parte dalla data di esercizio della facoltà di acquisto
Il computo della decorrenza del quinquennio di possesso dell’immobile, utile a rendere irrilevante la plusvalenza derivante dalla sua vendita (lettera b, articolo 67, del Tuir, Dpr 917/1986), va riferito alla data in cui l’utilizzatore in leasing del bene esercita la propria facoltà di acquisto e, di conseguenza, viene stipulato un contratto finale di compravendita, con il quale il concedente gli trasferisce la proprietà del bene (per un caso similare, fatti salvi i distinguo giuridici dei rispettivi contratti, si veda la risoluzione 28/E/2009). Come costo di acquisto in tale contesto va valorizzato il prezzo di riscatto, il quale si ritiene non possa essere incrementato dai canoni di leasing, essendo essi finalizzati all’utilizzo dell’immobile e non al suo acquisto.
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