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Leasing, per sterilizzare la plusvalenza il calcolo parte dalla data di esercizio della facoltà di acquisto

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di Alfredo Calvano

La domanda


Si chiedono chiarimenti in tema di plusvalenza su leasing immobiliare. Si ipotizzi un contratto di leasing immobiliare stipulato in data 1 gennaio 2010 e scadenza il 31 dicembre 2020 con costo al concedente pari a 250mila euro, tra una società di leasing ed una persona fisica. La persona fisica decide di riscattare anticipatamente l’immobile, non adibito ad abitazione principale, in data 30 aprile 2019, sostenendo un costo di riscatto pari a 50mila euro. In relazione alla rivendita da parte della persona fisica in data 30 giugno 2019, ad un corrispettivo di 320mila euro, si pongono i seguenti quesiti per il calcolo della plusvalenza:
1) Da quale data decorrono i 5 anni per la determinazione della plusvalenza? Dalla data di stipula del contratto di leasing immobiliare, oppure dalla data di riscatto?
2) Per la persona fisica, quale sarà il valore fiscale di acquisto dell’immobile da considerare ai fini del calcolo della plusvalenza? I canoni di leasing pagati possono incrementare il valore di acquisto?

Il computo della decorrenza del quinquennio di possesso dell’immobile, utile a rendere irrilevante la plusvalenza derivante dalla sua vendita (lettera b, articolo 67, del Tuir, Dpr 917/1986), va riferito alla data in cui l’utilizzatore in leasing del bene esercita la propria facoltà di acquisto e, di conseguenza, viene stipulato un contratto finale di compravendita, con il quale il concedente gli trasferisce la proprietà del bene (per un caso similare, fatti salvi i distinguo giuridici dei rispettivi contratti, si veda la risoluzione 28/E/2009). Come costo di acquisto in tale contesto va valorizzato il prezzo di riscatto, il quale si ritiene non possa essere incrementato dai canoni di leasing, essendo essi finalizzati all’utilizzo dell’immobile e non al suo acquisto.

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