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Lettere di compliance sugli Isa 2019-2021, le chance del contribuente

di Cristina Odorizzi

  • Quando Consigliabile entro invio modello Redditi 2023

  • Cosa scade Facoltà di fornire chiarimenti, precisazioni ed informazioni

  • Per chi Imprese e professionisti soggetti ad Isa

  • Come adempiere Invio telematico della comunicazione tramite software sul sito Ade

1In sintesi

Come già accaduto nel 2022 (provvedimento 23 giugno 2022), i contribuenti si trovano di nuovo a fare i conti con le comunicazioni di anomalia fiscale inerenti i modelli Isa degli anni dal 2019 al 2021.

In particolare l’agenzia delle Entrate, in base al provvedimento del 23 giugno 2023, sta recapitando nel cassetto fiscale dei vari contribuenti interessati le lettere di anomalia sui modelli Isa, finalizzate ad evidenziare incongruenze fra dati esposti nei modelli e altri dati in possesso dell’Agenzia nonché anomalie di alcuni indicatori Isa, in particolare per quanto attiene le rimanenze di magazzino.

2La finalità delle comunicazioni

Va detto che tale prassi comunicativa,inottica preventiva, dell’agenzia delle Entrate è ormai ampiamente nota e praticata per più argomenti, essendo stata regolamentata sin dalla legge di Stabilità 2015 (articolo 1, commi 634-636).

La norma ha voluto introdurre una comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, con possibilità di segnalare all’agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Ciò posto, le comunicazioni inerenti le anomalie su Isa 2019-2021 hanno lo scopo di indurre un comportamento spontaneo di adeguamento alle risultanze comunicate, salvo che il contribuente sia in grado di chiarire la propria posizione.

3Le opzioni a disposizione del contribuente

Le comunicazioni di anomalia Isa, sono come detto lettere di compliance e quindi la loro principale funzione è quella di consentire al contribuente di fornire chiarimenti, precisazioni ed informazioni.

Tali informazioni devono essere fornite attraverso l’apposito software messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate e rinvenibile al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/software-di-compilazione-anomalie-2023.

L’invio telematic o della comunicazione richiede il possesso del Pincode (codice personale), necessario per fruire dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate oppure la presenza dell’autorizzazione per accedere al servizio Entratel.

Il software consente di predisporre e di inviare telematicamente una comunicazione finalizzata a:
segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all’Amministrazione finanziaria.

La reazione del contribuente potrebbe però suscitare un comportamento diverso rispetto a quello dell’invio di informazioni/chiarimenti.

Infatti può accadere che l’anomalia comunicata sia effettiva e necessiti quindi un intervento correttivo da parte del contribuente ricorrendo al ravvedimento operoso, che in questo caso è consentito.

Quindi il contribuente procederà al rinvio della dichiarazione allegando il modello Isa corretto e versando le sanzioni ridotte come previsto dall’articolo 13, Dlgs 472/1997.

4Il regime sanzionatorio

Per quanto attiene il regime sanzionatorio si ricorda che nei casi di omesso modello Isa o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati contenuti in tale modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 2mila (articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997).

L’agenzia delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo dei redditi, dell’Irap e dell’Iva.

In caso di ravvedimento operoso la sanzione è ridotta da 1/9 del minimo ad 1/5 del minimo a seconda del momento in cui si opera il ravvedimento. In particolare la sanzione è ridotta ad 1/9 in caso di ravvedimento entro 90 giorni dalla presentazione del modello Isa errato (qui non si pone il caso visto che le comunicazioni di anomalia sono riferite al più tardi ad Unico 2022); 1/8 se siamo entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo (quindi potrebbe essere in caso di correzione Isa pro anno 2021 presentata entro il novembre 2023); 1/7 se siamo entro il termina della dichiarazione del secondo anno successivo (es. Isa pro anno 2020 corretto entro novembre 2023); 1/6 se siamo oltre tali termini ed 1/5 se sono intervenute constatazioni della violazione (ma non è il nostro caso).

Rimane però il problema del regime premiale di cui il contribuente può aver fruito, ove la fruibilità di questo beneficio è subordinata alla corretta e completa compilazione del modello Isa entro gli ordinari termini previsti (articolo 9-bis, comma 1, del Dl 50/2017).

Secondo l’opinione prevalente e pur in assenza di chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso non ha alcun effetto sul regime premiale.

Il contribuente potrebbe poi scegliere anche di non fare nulla e quindi non rispondere alla lettera di compliance: questa scelta potrebbe dar luogo ad una verifica, pur sempre con la tutela propria del contradditorio prevista per l’applicazione degli Isa.

Si specifica da ultimo che non esiste un termine entro cui formulare i propri riscontri alle comunicazioni di anomalia Isa, anche se è consigliabile procedere entro il 30 novembre 2023 (termine di invio modello redditi 2023), anche per fruire al meglio delle riduzioni di sanzioni da ravvedimento operoso ed evitare errori nel nuovo modello dichiarativo.

5Le anomalie rilevate

Le lettere di compliance su Isa 2019-2021, identificano 26 tipi di anomalie, come di seguito riassunte:
- Tipologia 1: gravi e ripetute incoerenze del magazzino;
- Tipologia 2: forzature dei controlli di coerenza tra modelli Isa e Redditi 2022;
- Tipologia 3: causa di esclusione da Isa per il 2019-2021 indicando “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”;
- Tipologia 4: Imprese dei servizi o del commercio con rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- Tipologia 5: Imprese con incongruenza tra l’Isa presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
- Tipologia 6: Soggetti con incongruenza tra Isa e quadro dei dati contabili compilato ai fini Isa;
- Tipologia 7: Imprese con incongruenza tra l'Isa presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati;
- Tipologia 10, 11: Corrispondenza, rispettivamente della condizione di “Lavoratore dipendente” e della condizione di “Pensionato”, con il modello di Certificazione unica;
- Tipologia 12 e 13: Corrispondenza, rispettivamente dei compensi dichiarati e del numero di incarichi con la Certificazione unica;
- Tipologia 14: Corrispondenza degli altri proventi e componenti dichiarati con i canoni di locazione immobiliare da modello RLI;
- Tipologia da 15 a 23 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli Isa per vari motivi;
- Tipologia 24 – Imprese edili con incongruenza tra il valore degli acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile dichiarato nel modello Iva 2022 e i costi per acquisti di materie prime e simili.
- Tipologia 25 e 26: soggetti con indicatore “Incidenza degli ammortamenti” anomalo nel triennio d’imposta 2019-2021.

6Soggetti che si sono esclusi da Isa

Di particolare interesse in quanto potenzialmente diffusa è l’anomalia (n. 3) relativa ai soggetti che si sono esclusi da Isa invocando un periodo di non normale esercizio dell’attività.

In merito la specifica tecnica allegata al provvedimento del direttore agenzia Entrate 23 giugno 2023 precisa che sono esclusi dalla compliance i soggetti attualmente in liquidazione e i soggetti che hanno indicato il codice attività affitto d’azienda.

La reazione a questo tipo di anomalia non è semplice considerato che non esiste un elenco tassativo di fattispecie di esclusione per non normale esercizio di attività; può essere utile qui ricordare che le istruzioni degli Isa riportano a titolo esemplificativo i seguenti periodi quali non normali:
• in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
• in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale;
• in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta, a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
• in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
• in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
• in cui in corso d’anno si verifica la modifica dell’attività esercitata, salvo il caso in cui le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa;
• per i professionisti, in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell’anno, a causa di provvedimenti disciplinari;
• nel caso di eventi sismici, se vi sono danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso o simili.

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