Adempimenti

Liquidazione Iva, la comunicazione diventa più flessibile

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di Stefania Saccone e Cristina Seregni

Nessun obbligo di comunicazione per le liquidazioni Iva a zero ad eccezione dei casi in cui sia necessario riportare un credito precedente. È questa la posizione che, a quanto risulta, sta maturando all’interno della direzione centrale Normativa dell’agenzia delle Entrate anche se non è stata ancora ufficializzata in un documento di prassi. Una posizione che servirebbe a sciogliere il dubbio sollevato da più professionisti e imprese a causa dell’assenza di indicazioni al riguardo nelle istruzioni alla compilazione del modello.

In assenza di operazioni attive e passive effettuate nel trimestre di riferimento, non sussiste pertanto alcun obbligo di invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, fatta salva l’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dall’anno e/o periodo precedente. Tale precisazione è in linea con i chiarimenti forniti tempo addietro dall’amministrazione finanziaria con la circolare 127/E/1999 per la compilazione della allora dichiarazione Iva periodica (articolo 1, comma 2, del Dpr 100/1998, abrogato dal Dpr 435/2001).

In base all’articolo 21-bis comma 3 del Dl 78/2010 , sono, altresì, esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche e sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. Ad esempio, sono esonerati i soggetti passivi che, nel periodo di riferimento, hanno effettuato solo operazioni esenti, compresi coloro che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti Iva ex articolo 36-bis del Dpr 633/1972. Tuttavia, in caso di effettuazione di operazioni soggette a Iva o acquisti in regime di reverse charge, il contribuente è invece tenuto alla presentazione della comunicazione.

In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. A tal proposito, va ricordato che per il differimento del termine della prima comunicazione dal 31 maggio al 12 giugno si attende ancora l’effettiva ufficializzazione dopo il Dpcm annunciato nei giorni scorsi (si veda Il Sole 24 Ore del 19 maggio).

Tra le operazioni attive vanno indicate (rigo VP2) le cessioni di beni e prestazioni di servizi, al netto dell’Iva, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’Iva (imponibili, non imponibili, esenti, eccetera). Vanno, altresì, indicate le operazioni soggette al reverse charge (domestico) e quelle non soggette per carenza del presupposto territoriale ex articoli da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura.

Tra le operazioni passive (VP3) vanno indicati gli acquisti di beni e servizi al netto dell’Iva compresi gli intracomunitari e le importazioni risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti con Iva a esigibilità differita, nonché quelli con Iva indetraibile.

Il credito Iva dell’anno precedente, da utilizzare ai fini della compensazione verticale nelle liquidazioni, deve essere riportato nel rigo VP9. In tale rigo va altresì indicato l’importo del credito chiesto a rimborso in anni precedenti e per il quale l’ufficio abbia formalmente negato il diritto al rimborso. Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda “estromettere” in tutto o in parte il predetto credito dalla contabilità Iva, per una sua compensazione orizzontale con altre imposte, dovrà indicare l’importo nel medesimo rigo, con segno meno.

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