Imposte

Liquidazione Iva, il credito reale dipende dai versamenti effettuati

Con il pagamento parziale credito potenziale congelato in misura pari all'omissione. C’è il nodo di chi ha differito il 50% dei versamenti di aprile e maggio 2020

di Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

Entro il prossimo 16 febbraio i contribuenti Iva mensili dovranno provvedere alla liquidazione Iva del mese di gennaio 2021 avendo riguardo al risultato della liquidazione annuale Iva 2020.

A questo proposito i righi della dichiarazione Iva che evidenziano l’esito della liquidazione annuale e quindi l’ammontare dell’imposta a debito/credito sono rispettivamente il VL32 (saldo a debito) e il VL33 (saldo a credito). Nessun problema si pone in caso di liquidazione Iva annuale a debito, l’imposta dovuta dovrà essere versata entro il 16 marzo in unica soluzione ovvero rateizzata ai sensi dell’articolo 20 del Dgs. n. 241 /1997 o ancora differita alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Diversamente, particolare attenzione deve essere posta in caso di esito della liquidazione Iva annuale a credito (VL33). Le istruzioni al modello Iva 2021 precisano, a proposito del rigo VL33, che «nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato». Quindi, solo se l’Iva dovuta in conseguenza delle liquidazioni periodiche è stata effettivamente versata, la dichiarazione chiuderà a credito ed il credito “potenziale” esposto al rigo VL33 risulterà coincidente con il credito Iva “effettivo”, cioè quello risultante dalla liquidazione Iva del mese di dicembre 2020, riportabile e utilizzabile già in sede di liquidazione Iva mensile del mese di gennaio 2021 senza ulteriori vincoli (Iva su IVa).

Diversamente, cioè in caso di versamenti iva parziali, il credito Iva “potenziale” esposto al rigo VL33, non potrà coincidere con il credito Iva “effettivo” in quanto “congelato” per un importo pari all’omesso versamento.

Il meccanismo appena descritto, pienamente condivisibile nella sua logica, pensata per gestire gli omessi versamenti, solleva più di qualche perplessità se applicato asetticamente anche in una annualità, il 2020, in cui alcuni contribuenti si sono avvalsi, in applicazione di quanto previsto ad esempio dal Dl Agosto, della possibilità di differire, fino ad un massimo di 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021, il 50% dei versamenti Iva di aprile e maggio 2020.

È vero che detti versamenti “sospesi”, trovano una loro puntuale quantificazione, nel modello Iva 2021, al rigo VA16, riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti iva (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Manca però il collegamento degli importi evidenziati in detto rigo con il rigo VL33, collegamento che consentirebbe di annullare l’effetto di inibire il diritto all’integrale utilizzo del credito Iva “potenziale” anche in caso di versamenti sospesi.

Omettendo ogni considerazione circa il trattamento del periodico riversamento delle rate di credito sospese, preme evidenziare che tale impostazione ottiene l’effetto negativo di annullare il beneficio finanziario che si voleva consentire con la rateazione (le 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021), posticipando di fatto per il contribuente interessato la possibilità di utilizzare il credito originatosi dopo la sospensione del versamento, all’anno successivo, con la presentazione della dichiarazione Iva 2022, inserendo l’importo nel frattempo versato, nel quadro VQ e, per la parte ancora eventualmente oggetto di rateazione nella dichiarazione Iva 2023.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©