Lista Falciani, la parola è alla Cassazione
Sull'utilizzabilità in sede tributaria della Lista Falciani si attende il chiarimento della Cassazione. La questione, diversamente risolta in ambito giudiziario, è stata solo di recente affidata al massimo organo della giustizia di legittimità che dovrà offrire (non è stata ancora fissata l'udienza) una linea interpretativa univoca. A livello nazionale, infatti, come ha spiegato l'agenzia delle Entrate, è «in atto un diffuso contenzioso tributario» provocato dai «provvedimenti pronunciati dai giudici per le indagini preliminari, i quali hanno ordinato l'archiviazione dei procedimenti penali per i reati fiscali intrapresi sulla base dei dati della cosiddetta "Lista Falciani" e hanno contestualmente ordinato la distruzione dei relativi dati, in quanto raccolti illegalmente in danno degli indagati».
Sono questi gli elementi centrali della risposta fornita ieri dal ministero dell'Economia al question time in commissione Finanze della Camera promosso da Girolamo Pisano (M5S).
Il contenzioso citato nella risposta del ministero è quello derivante dall'uso in sede fiscale dei dati dei contribuenti italiani detentori di attività finanziarie presso la Hsbc private Bank di Ginevra contenuti appunto nella Lista Falciani sottratta dal sistema informatico dell'istituto di credito dall'allora dipendente Hervè Falciani e poi divulgati. In ambito penale, dopo le decisioni del Gip del Tribunale di Pinerolo del 4 ottobre 2011 e del Gip del Tribunale di Avellino dell'8 agosto 2012, sembra consolidato il principio per cui i procedimenti scaturiti dalla Lista sono viziati perchè basati sull'acquisizione, sia pure tramite rogatoria internazionale, «di documenti riservati illecitamente acquisiti e sottratti alla banca dati informatica della Hsbc».
Nonostante questo presupposto, le commissioni tributarie si sono divise. Secondo un primo orientamento che conta numerosi precedenti tra il 2012 e il 2013 sfavorevoli all'Agenzia, gli accertamenti emessi sulla base della Lista Falciani non sono validi in quanto «emessi sulla base di dati illegittimamente acquisiti e quindi inutilizzabili».
Viceversa, per altre commissioni tributarie i dati della Lista Falciani sono assolutamente validi. Secondo questi giudici, la «fonte di innesco degli accertamenti è pienamente legittima essendo conseguente ad una rituale richiesta dell'amministrazione fiscale francese, inoltrata attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale». Ma anche perchè, come affermato in altre circostanze dalla stessa Cassazione, «l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite prevista dall'articolo 191 del codice di procedura penale trova applicazione solamente nell'ambito dei procedimenti penali, mentre l'utilizzabilità dei documenti in sede tributaria viene esclusa soltanto quando la relativa acquisizione sia avvenuta in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale – quale la libertà personale e l'inviolabilità del domicilio – e quindi solamente quando nelle indagini svolte via sia inosservanza degli articoli 33 del Dpr 600/73 o 52 e 63 del Dpr 633/72». Divergenze interpretative che ora spetterà alla Corte di Cassazione risolvere.
La risposta al question time del 30 aprile 2014