Controlli e liti

Liti sulle accise, il Pvc richiede il contraddittorio

Secondo la Ctr Lombardia il contribuente ha il diritto di interloquire con l’amministrazione

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di Massimo Romeo

Al di là delle distinzioni fra tributi armonizzati e non in tema di contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, per il recupero della maggiore accisa, l'articolo 19, comma 4 del Testo unico accise prevede una specifica norma di legge che prevede il diritto del contribuente di interloquire con l'amministrazione nei 60 giorni che deve trascorrere tra la notifica del Pvc e la notifica degli atti impositivi. Così si pronuncia la Commissione tributaria regionale per la Lombardia con la sentenza 1555/2020.

Una società impugnava un atto di irrogazione delle sanzioni con il quale l'agenzia delle Dogane determinava una sanzione pecuniaria conseguente alla rideterminazione, ex articolo 56, comma 2 del Testo unico accise, delle rate d'acconto relative al subentro nella fornitura di energia elettrica ai clienti finali acquisiti da un’altra società a seguito della cessione da parte di quest'ultima del relativo ramo d'azienda.

I giudici “del riesame” decidono di riformare la decisione di primo grado ritenendo assorbente e determinante il motivo d'appello concernente la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, in ragione della contemporanea notificazione del Pvc agli atti impositivi. In particolare, la Ctr evidenzia che l'Agenzia aveva sì notificato alla società una nota interlocutoria, ma proprio il fatto che la stessa non avesse ricevuto alcun riscontro da parte della contribuente, se non con una nota successiva alla notifica degli atti, avrebbe dovuto, a fortiori, spingere l'amministrazione a procedere alla notifica preventiva del Pvc, concedendo 60 giorni di tempo per le osservazioni del contribuente, stante l'evidente assenza di ipotesi d'urgenza. L'articolo 19, comma 4 del Testo unico accise fa specifico riferimento a un atto preciso, ossia il Pvc, non a qualunque nota interlocutoria. La Ctr considera poco persuasive le distinzioni richiamate dall'amministrazione fra tributi armonizzati e non, dal momento in cui «è palese che l'art. 19 co. 4 TUA introduce una specifica norma di legge che prevede il diritto del contribuente di interloquire con l'amministrazione nel lasso di tempo di sessanta giorni che deve trascorrere tra la notifica del PVC e la notifica degli atti impositivi».

I giudici d'appello supportano la motivazione di riforma della sentenza, ancorché non applicabile al caso concreto ratione temporis, con il richiamo alla legge 58 del 28 giugno 2019 di conversione del decreto Crescita che ha introdotto l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di avviare il contraddittorio preventivo con il contribuente prescindendo dalla distinzione tra tributi armonizzati e non.

Più in particolare, la Ctr fa riferimento all'articolo 4-octies il quale dispone, in via generale, che l'Amministrazione finanziaria possa emettere gli avvisi di accertamento solo dopo aver esperito, in maniera infruttuosa, il tentativo di definizione in via endoprocedimentale della pretesa. Da questa disposizione, chiosa il Collegio, a regime solo dal 1° luglio 2020, si desume la cogenza del principio del contraddittorio nell'ottica non solo della deflazione del contenzioso, bensì anche in quella di garanzia del diritto costituzionale di difesa del contribuente.

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