Controlli e liti

Liti fiscali telematiche ancora poco smart

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

A quasi un anno dall’attivazione su tutto il territorio nazionale del processo tributario telematico (Ptt) permangono una serie di questioni da risolvere per le quali sarebbero opportuni specifici interventi, soprattutto perché sembrano indurre una certa diffidenza all’utilizzo di questo nuovo strumento.

È dal 15 luglio 2017 che è possibile in tutta Italia, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale iniziata il 1° dicembre 2015, svolgere il contenzioso tributario anche con modalità telematiche.

Per poter accedere occorre registrarsi richiedendo le credenziali (User Id e Password) che consentono sia il deposito degli atti (Ptt) sia la consultazione e l’estrazione dei vari documenti contenuti nel fascicolo attraverso il «Telecontenzioso».

Per la costituzione telematica occorre la notifica del ricorso all’ente impositore a mezzo Pec. In tale ipotesi, la procura alle liti che il contribuente deve rilasciare al difensore segue regole differenti a seconda il cliente possegga o meno una firma digitale:
• nel caso in cui sia sprovvisto, la procura, con firma autografa, regolarmente autenticata dal difensore, va rilasciata separatamente dall’atto principale. Il documento deve poi essere scansionato e firmato digitalmente dal difensore per poi essere allegato al ricorso o all’appello da notificare;
• se invece il contribuente possiede la firma digitale è sua facoltà firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore.

Successivamente occorrerà effettuare la costituzione in giudizio telematica con l’inserimento dei documenti accedendo al portale del processo tributario telematico.

La consultazione del fascicolo telematico, però, avviene attraverso il «telecontenzioso». Infatti, l’intero portale è suddiviso in due macro aree: il «Ptt», per il deposito degli atti, ed il «telecontenzioso», per la visualizzazione dello stato della causa. Si tratta però di pagine web distinte il cui accesso è subordinato all’inserimento in ciascuna delle proprie credenziali (identiche). Ciò comporta, in termini pratici, che se si visualizza il fascicolo non è possibile depositare un documento e viceversa.

Va segnalato che depositando sia telematicamente sia con modalità cartacea un ricorso/appello, i documenti appaiono nell’area riservata del difensore, facendo il sistema l’abbinamento.

Recentemente però è stata modificata la grafica della pagina web ed è stata eliminata la possibilità di caricare manualmente i ricorsi. Se da un lato tale funzione era inutile, poiché il sistema carica automaticamente la lite nell’area del difensore, dall’altro, non è stato considerato che soprattutto negli studi con più professionisti (abilitati alla difesa) tutti potrebbero avere interesse a seguire almeno telematicamente le vicende della causa. In passato, infatti, quando era possibile caricare la lite anche non seguita personalmente, si poteva verificare se la controparte avesse depositato nuovi atti o documenti, le date dell’udienza o eventuali rinvii. Con la modifica, invece, solo il difensore nominato in atto può visualizzare tali informazioni, rendendo così complessa la gestione organizzativa.

Vi sono poi criticità su questioni pratiche. È il caso della pesantezza degli allegati o la necessità che ciascuno sia firmato digitalmente dal difensore, così come ci sono anche problemi giuridici legati ad alcuni dubbi sulla regolarità della costituzione telematica se l’attore ha notificato in via cartacea (si veda articolo in basso).

Si segnalano problemi anche nella ricerca delle liti: il numero del registro generali degli appelli è recuperabile solo telefonando alla segreteria della sezione con la conseguenza che il deposito dell’appello incidentale/controdeduzioni deve essere abbinato da un operatore della commissione. Per non parlare poi dell’inutile perdita di tempo per l’apposizione della firma digitale su ogni singolo allegato documentale.

In ogni caso i vantaggi, almeno a regime, sono evidenti in termini di semplificazione: l’utente, infatti, può consultare in tempo reale il fascicolo, depositare atti e documenti processuali, stampare la sentenza evitando di recarsi presso le varie commissioni tributarie dislocate su tutto il territorio.

C’è ora da sperare in una tempestiva soluzione dei problemi più significativi che sicuramente potrebbe incoraggiare l’utilizzo delle nuove modalità telematiche.

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