Controlli e liti

Liti pendenti, rottamazione-bis «insanabile»

di Luigi Lovecchio

I contribuenti che hanno presentato istanza di rottamazione-bis e che intendono oggi completare la definizione della pretesa tributaria complessiva attraverso la sanatoria delle liti pendenti, avrebbero comunque dovuto pagare gli importi in scadenza al 7 dicembre 2018. In difetto, la chiusura della lite non è ammessa. La conferma giunge dal provvedimento direttoriale attuativo dell’articolo 6, Dl 119/18. Sebbene si tratti di una conclusione difficilmente contestabile non c’è dubbio che, sotto il profilo sostanziale, la questione meriterebbe un ripensamento legislativo.

Il caso tipico riguarda il contribuente che ha proposto ricorso avverso un avviso di accertamento e, che nelle more del contenzioso, si sia visto affidare all’agente della riscossione, entro il 30 settembre 2017, una porzione del debito complessivo. Si pensi all’iscrizione a ruolo dei due terzi dell’accertato a fronte di una sentenza di primo grado sfavorevole. Se l’interessato ha presentato istanza di rottamazione entro il 15 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 1, Dl 148/17, egli ha assunto l’onere di versare il debito da definizione in cinque (carichi post 1° gennaio 2017) ovvero tre (carichi ante 2017) rate. Per effetto dell’articolo 3 del Dl 119/18, inoltre, la rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 avrebbero dovuto essere pagate entro il 7 dicembre 2018. In difetto, secondo la formulazione originaria, il debitore sarebbe decaduto dalla rottamazione-bis e non avrebbe potuto beneficiare dell’ultima definizione agevolata degli affidamenti.

Si spiega così la previsione recata nell’articolo 6, comma 7 del Dl 119/18, a mente della quale la sanatoria del contenzioso avente ad oggetto carichi inclusi nella rottamazione-bis è ammessa a condizione che si sia pagato il dovuto a dicembre dello scorso anno. Senonché è accaduto che i contribuenti inadempienti rispetto a tale scadenza sono stati “ripescati” dalla legge 12/19 e possono oggi beneficiare della rottamazione-ter. Il legislatore si è tuttavia dimenticato di correggere la norma delle liti pendenti, con l’effetto indesiderato che i contribuenti in esame non possono comunque sanare la controversia pur potendo definire il vecchio affidamento.

Si tratta verosimilmente di una situazione non riconducibile al disegno originario del legislatore, che intendeva evitare che attraverso la definizione della lite si aggirasse l’intervenuta decadenza dalla rottamazione. Un simile timore appare però oggi del tutto superato dall’evoluzione legislativa che ha già offerto ai debitori in questione una ulteriore chance di rottamazione. Non vi è dubbio che al riguardo occorra una pronta correzione legislativa.

Da Condono 24

L’iter per la definizione delle liti pendenti (clicca qui per consultare il documento)

Gli importi dovuti per la definizione delle liti pendenti (clicca qui per consultare il documento)

L’iter per la definizione delle liti pendenti (da Condono 24)

Gli importi dovuti per la definizione liti pendenti (da Condono 24)

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