Lo scostamento dagli studi di settore non basta per l’induttivo
È privo di motivazione l’accertamento fondato sulle risultanze emerse dallo studio di settore se l’Amministrazione non considera e quindi non spiega perché disattende le giustificazioni dei minori ricavi addotte dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo. Così la sentenza della Ctr Sardegna 310/5/2018 ( clicca qui per consultarla ).
La decisione
Da un lato, l’Amministrazione può far accesso all’attività accertativa induttiva basata sullo scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli calcolati dallo studio di settore, senza bisogno di entrare nel dettaglio della situazione concreta del contribuente, perché lo scostamento è il presupposto per l’accertamento. Dall’altro lato, l’avviso di accertamento è illegittimo, perché difetta della motivazione: lo studio di settore è un mero strumento statistico, la cui valenza non è predeterminata dalla legge. In pratica è presunzione semplice, che deve essere supportata in sede di contraddittorio da elementi gravi precisi e concordanti. Da ciò consegue che, se a seguito delle giustificazioni rese dal contribuente in contraddittorio, l’Amministrazione nella motivazione dell’accertamento deve prendere in considerazione tali argomentazioni ed esplicare le ragioni per le quali tali giustificazioni sono state disattese. Altrimenti, sussiste evidente difetto motivazionale dell’atto impositivo.
La vicenda
Una Snc, esercente attività di bar, dichiara ricavi, relativi al periodo d’imposta 2002, per oltre 131mila euro, mentre lo studio di settore di riferimento stima ricavi per oltre 167mila euro, e pretende la differenza. L’Amministrazione apre un contraddittorio con la società la quale spiega che lo scostamento tra ricavi accertati e ricavi dichiarati (i minori ricavi) sono giustificati dal fatto che la stessa opera in zona periferica, in prossimità di un mercato all’ingrosso, e che pertanto non è in grado di assicurare flusso costante per l’intera giornata, data la chiusura del mercato nelle ore mattutine. L’Erario emana accertamenti in capo alla società ed ai soci i quali propongono impugnazione respinta da giudice di primo grado con sentenza del maggio 2009, ma società e soci non ci stanno e propongono appello nel 2010. La società e un socio definiscono la lite con decreto depositato nel dicembre 2012, mentre l’altro socio insiste nella richiesta di annullamento dell’avviso. Sostiene l’illegittimità della pretesa perché l’Amministrazione non ha considerato, né spiegato, perché non ha tenuto conto delle giustificazioni fornite in sede di contraddittorio.
Ctr Sardegna, sentenza 310/05/2018