Adempimenti

Lo sport dilettanti trova il suo spazio nel terzo settore - Domani in edicola con il quotidiano

di Gabriele Sepio

Un’associazione o una società sportiva dilettantistica (Asd e Ssd) può entrare nel terzo settore? Cosa accade se un ente sportivo iscritto al registro Coni accede anche al Registro unico nazionale del settore (Runts)? Quali i regimi fiscali più favorevoli, quale trattamento per i compensi agli sportivi dopo la riforma del settore? A queste e altre tematiche dello sport dilettantistico è dediato il prossimo Focus Norme e Tributi, in edicola con Il Sole 24 Ore di domani.

La riforma del terzo settore dà allo sport una nuova e più ampia veste: parla di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, abbracciando così anche discipline non riconosciute dal Coni.

Dal lato operativo, l’accesso al terzo settore comporterà per l’ente l’obbligo di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni. In generale, la qualificazione naturale per le Asd potrebbe essere quella dell’associazione di promozione sociale (Aps) con l’iscrizione nell’apposita sezione, tenuto conto della diffusione di questa veste giuridica nel mondo sportivo. In questo caso andrà prestata attenzione ai relativi requisiti, come numero minimo di associati, prevalenza di personale volontario per svolgere l’attività e limiti sui lavoratori (quelli retribuiti non possono superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati).

Per Ssd o associazioni più strutturate, il modello dell’impresa sociale può essere il più adatto: consente di esercitare attività solidaristiche con modalità imprenditoriali.

Altro importante nodo da sciogliere è la possibilità dell’iscrizione dell’ente sportivo sia nel Runts sia in quello Coni. L’agenzia delle Entrate ha chiarito una volta per tutte che non c’è incompatibilità (circolare 18/E 2018). Così, una Asd iscritta in entrambi i registri continuerà a godere degli stessi benefici previsti dal Coni, con la possibilità di optare, in relazione alle attività commerciali, per un nuovo regime forfettario con coefficiente di redditività pari al 3%, entro la diversa soglia di ricavi di 130mila euro. Una misura fiscale che sarà applicabile solo dopo l’autorizzazione della Commissione Ue. Nelle more, continuerà ad applicarsi il regime della legge 398/1991.

Altra questione riguarda la possibilità per gli enti sportivi che accedono al terzo settore di applicare il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi, indennità, premi e rimborsi nel limite di 10mila euro. Il Codice del Terzo settore non pare porre limitazioni in questo senso, ferma restando la necessità di rispettare i parametri sul trattamento economico dei lavoratori (articoli 8 e 16.

Da notare, infine, che la bozza del decreto Runts, ai fini della qualifica di Aps, al momento esclude le collaborazioni sportive dal computo del parametro tra volontari e lavoratori.

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