Finanza

Lo stop al leasing impone il ricalcolo degli importi

Imputazione da basare sul costo residuo: rate, interessi e maxi-quota

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di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

Rispetto ai mutui, le moratorie del Dl “cura Italia” e dell’accordo Abi applicate ai leasing delle Pmi producono ben altri effetti di bilancio. I soggetti Oic, infatti, contabilizzano (per ora) il leasing secondo il «metodo patrimoniale» (Oic 12 – appendice A), in base al quale il bene non è iscritto in bilancio sino al riscatto, e sono imputati a conto economico i canoni maturati (quota capitale e quota interessi) nella voce B.8 «costi per godimento beni di terzi». L’eventuale maxi-canone è riscontato lungo la durata del leasing.

In conseguenza della moratoria, le rate di leasing sospese sono rimborsate a partire del termine del periodo di sospensione, determinandosi quindi uno slittamento del piano di ammortamento, compresa la data dell’esercizio del riscatto.

Nel periodo di sospensione non viene addebitato il canone di leasing (rata completa o solo quota capitale) e ciò, senza rettifiche, si tradurrebbe nella mancata iscrizione a conto economico dei costi, ancorché il bene continui ad essere utilizzato dal locatario e produca ricavi. Verrebbe così violato il principio della competenza e gli esercizi in cui interviene la moratoria non sarebbero confrontabili con quelli precedenti e successivi.

La questione è trattata dall’appendice A del principio Oic 19 (paragrafo A.7), dove si precisa che una moratoria che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale, implicita nei canoni di leasing finanziario, comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il consequenziale prolungamento della durata del contratto. A fronte della sospensione in esame, deve essere effettuata una nuova rimodulazione dell’imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del maxi-canone. La rimodulazione del maxi-canone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto.

In altre parole, l’impresa deve calcolare il costo residuo del contratto di leasing, dato dalla somma: dei canoni ancora da corrispondere alla data della sospensione; dagli interessi che maturano sul debito residuo durante il periodo della sospensione; dalla quota di maxi-canone ancora da ammortizzare al momento della sospensione. Detto costo totale deve essere ripartito sull’intera durata residua del contratto a partire dal periodo di sospensione e fino alla data del riscatto finale, cosicché la quota parte di competenza del costo totale sia imputata a conto economico anche nel periodo di sospensione.

Il conto economico espone così un costo di competenza per tutta la durata effettiva dell’utilità economica del bene, coprendo anche il lasso temporale della sospensione e fino alla nuova data di fine contratto. Utili indicazioni si ritrovano nello studio del Cndcec, pubblicato nel febbraio 2011 a seguito della moratoria del leasing ex legge 102/2009, ma tuttora attuale.

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