Lo swap prova l’esistenza di risorse
Anche il rinnovo dei contratti di swap contribuisce a escludere lo stato di impossibilità a pagare le imposte. Lo mette in evidenza la Corte di cassazione con la sentenza n. 55480 della Terza sezione penale depositata ieri. La Corte ha così confermato la responsabilità di un imprenditore che aveva invece sostenuto nel ricorso di avere sempre fatto fronte alle scadenze più urgenti anche di natura fiscale, utilizzando le risorse per sonali dei soci e sottolineando la riconducibilità proprio ai contratti di swap sottoscritti dalla società della impossibilità di provvedere al versamento dei tributi visto che l’esposizione prodotta da questi contratti aveva provocato anche la contrazione degli affidamenti di cui l’impresa aveva goduto.
La Cassazione tuttavia valorizza l’elemento degli swap ad altro titolo. La sentenza ricorda quindi il consolidato orientamento in base al quale per la dimostrazione dell’assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, occorre la prova della non addebitabilità all’imputato della crisi economica che ha colpito l’impresa e dell’impossibilità di fronteggiare il deficit di liquidità che ne è stato la conseguenza.
E allora, la prosecuzione dell’attività d’impresa e lo stesso rinnovo dei contratti di swap sono invece aspetti che portano a escludere un’oggettiva impossibilità a rispettare l’obbligo tributario. Entrambi infatti pur indirizzati al tentativo di evitare il dissesto della società non contrastano con la conclusione, già raggiunta in sede di merito, della volontarietà dell’omissione contestata.
La Corte ha poi respinto uno degli altri motivi di ricorso, fondato sul principio del ne bis in idem. Anche in questo caso, come sempre più spesso avviene nel penale tributario, si sosteneva la duplicità della sanzione, con afflittività simile, per il medesimo comportamento. In realtà, contesta la Cassazione, sulla base di una recentissima sentenza, del 5 aprile scorso, della Corte di giustizia europea, di doppio binario non si può neppure parlare quando le sanzioni tributarie sono state inflitte alla società e non alla persona fisica dell’amministratore. Come nel caso in esame.
Altro è invece sarebbe il discorso da fare nei quando la figura dell’imprenditore coincide con quello dell’impresa (impresa individuale), ma la pronuncia sul punto dei giudici europei ancora deve arrivare.
Cassazione, sentenza n. 55480/2017