Locazioni brevi: intermediari coinvolti
Intermediari coinvolti nel versamento dell'imposta in presenza di locazioni brevi, con obbligo di rilascio della certificazione unica e di comunicazione all'agenzia delle Entrate.
Il Dl 50/2017, convertito in legge con modificazioni e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto una nuova disciplina sulle locazioni brevi, facendo acquisire alla norma la denominazione di legge «Airbnb» con riferimento al noto sito che mette in relazione locatori e locatari.
Infatti viene stabilito che, qualora le persone fisiche concedano in locazione breve, cioè per un periodo non superiore a 30 giorni, unità immobiliari a uso abitativo, e quindi classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusa la A/10, in tale caso possa essere applicata la cedolare secca nella sola misura del 21 per cento, sia che il contratto di locazione venga posto in essere direttamente sia per il tramite di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici volti a mettere in contatto le persone.
Le locazioni interessate dalla norma sono anche quelle che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, sempre che siano comunque stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. Se, però, le prestazioni aggiuntive sono preponderanti rispetto alla locazione, si rientra nella casistica dei contratti stipulati nell'esercizio d'impresa.
La norma in commento, che ha effetto dai contratti stipulati a partire dal primo giugno 2017, prevede a carico degli intermediari alcuni precisi adempimenti. Essi, infatti, se intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo d'imposta ovvero a titolo di acconto a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca da parte del proprietario. Il versamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo e va rilasciata la certificazione nei termini di cui al Dpr 322/1998.
Non solo. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici fungendo comunque da intermediari, devono trasmettere all'agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti che sono stati conclusi per il loro tramite, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Se a fungere da intermediari sono soggetti non residenti, si deve fare una distinzione: se essi sono in possesso di una stabile organizzazione in Italia e incassano i canoni o i corrispettivi, devono adempiere agli obblighi di cui si è detto attraverso la stessa stabile organizzazione; in caso contrario sono costretti a nominare un rappresentante fiscale.
Sempre con riferimento agli intermediari, viene stabilito che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi, è anche responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori eventuali adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
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