Locazioni a partire da 10mila euro, obblighi antiriciclaggio anche per gli agenti immobiliari
Il Dlgs 125/2019 introduce tante e importanti le modifiche di aggiornamento del Dlgs 231/2007 (la precedente implementazione risaliva al 2017 e riguardava la IV direttiva), che riguardano professionisti e intermediari finanziari e spaziano dall’individuazione del titolare effettivo, al trattamento delle valute virtuali e criptovalute, alle succursali estere, fino ai poteri del Comitato di sicurezza finanziaria, delle autorità di vigilanza, per finire con i poteri investigativi della Guardia di Finanza e alla cooperazione internazionali delle Fiu (le unità di informazione finanziaria).
Per quanto riguarda le valute virtuali, il decreto amplia i presupposti già recepiti due anni fa, estendendo il divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia anche ai prodotti di moneta elettronica anonimi, oltre a vietare l’emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi, divieto che decorrerà dal 10 giugno del 2020.
in tema di Pep ( persone politicamente esposte), viene meglio individuato il concetto di titolarità congiunta: sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami, coloro che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari.
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Nel testo ad oggi vigente, si parla invece più genericamente di persone fisiche legate alla Pep per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari.
Il decreto amplia poi l’ambito di applicazione delle norme antiriciclaggio, aggiungendo all’elenco dei soggetti obbligati, così come richiesto dagli standard Gafi/Faft, i prestatori di servizi di portafoglio digitali per quali viene previsto l’obbligo dell’iscrizione nel registro gestito dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam). Si rafforza la vigilanza anche ai soggetti che operano sulle criptovalute e sui virtual asset in genere. Soggetti obbligati diventano anche quelli che commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono da intermediari in questo ambito qualora tale attività sia effettuata all’interno di porti franchi. “Target” degli obblighi antiriciclaggio diventano anche gli agenti di mediazione immobiliare nelle locazioni, sempre che il valore dell’operazione sia pari o superiore a 10mila euro.
Un’ importante integrazione è la possibilità per i soggetti obbligati di individuare in via residuale il titolare effettivo in capo ai soggetti titolari di funzioni di direzione o amministrazione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. I poteri ispettivi e di controllo, inoltre, possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali gli “obbligati” abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
In caso di gruppi multinazionali, la capogruppo «adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» ma, se l’ordinamento di un paese terzo non consente alle succursali e alle società ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di controllo, la capogruppo applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione europea. Se poi queste misure non siano idonee a ridurre il rischio nel paese terzo, le autorità di vigilanza di settore intensificano i controlli sul gruppo e possono addirittura vietare al gruppo di instaurare rapporti d’affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonché, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese.