Controlli e liti

Lotto, stop alla concessione se il mancato versamento dei proventi si ripete

Per il Consiglio di Stato, una volta violato il disciplinare, non serve fare una valutazione in concreto

di Giuseppe Latour

Il mancato versamento dei proventi, anche dopo la diffida a versare da parte dei Monopoli di Stato, porta alla revoca immediata della concessione di una ricevitoria del Lotto. Senza ulteriori valutazioni. A deciderlo è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza 3195/2020, pronunciata ieri modificando un orientamento precedente di Palazzo Spada.

Il merito
Il caso riguarda un concessionario di una ricevitoria che, dopo aver ritardato il versamento all’Erario dei proventi riscossi, persiste nel ritardo anche dopo aver ricevuto da parte dei Monopoli di Stato la diffida a versare prevista dal disciplinare allegato alla concessione. In questo caso era scattata la revoca, contestata dal concessionario.

Sarebbe stato, infatti, necessario valutare la fattispecie concreta e, in particolare, il fatto che l’inadempimento potesse essere dipeso da fatto non imputabile al debitore. Vi sarebbe, cioè, stata la necessità di accertare la gravità dell’inadempimento, tenendo conto sia dell’elemento oggettivo sia degli elementi soggettivi.

Il Consiglio di Stato non accetta questa impostazione e spiega che, in casi del genere, dopo una diffida, il rapporto fiduciario si considera venuto meno e l’Agenzia concedente non ha alcun margine di ulteriore apprezzamento sulla gravità dell’inadempimento, ma è tenuta senz’altro a revocare la concessione.

L’orientamento precedente
In questo modo i giudici superano il diverso orientamento della stessa Sezione (sentenza 25 gennaio 2018, n. 497) secondo cui, a fronte di ritardi nei versamenti dei proventi del gioco del lotto, l’amministrazione deve valutare, in base all’articolo 1455 del Codice civile, «il rilievo della violazione dell’obbligazione di cui alla concessione, in termini di effettiva e incidente gravità, ossia tenendo conto sia dell’elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell’economia generale del negozio, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite una indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull’interesse del creditore all’esatto adempimento».

Superando questo orientamento, i giudici hanno ora affermato che la valutazione sulla consistenza dell’inadempimento «tale da impedire la prosecuzione del rapporto concessorio» è stata effettuata “a monte”, nel momento in cui sono state composte le clausole del disciplinare, per cui nessuna ulteriore valutazione deve essere effettuata “a valle”, vale a dire una volta avvenuto l’inadempimento considerato determinante dal disciplinare.

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