Maggior credito al contribuente anche con l’integrativa «lunga»
Al contribuente deve essere riconosciuto il maggior credito o minor debito d’imposta anche se la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. A ribadirlo è la Cassazione con l’ ordinanza 16286/2017 di ieri.
La controversia scaturisce dall’impugnazione di una cartella di pagamento a seguito della quale il contribuente aveva presentato una dichiarazione correttiva, da cui sarebbe scaturito, per effetto degli elementi emendati, un maggior credito o un minor debito.
La Ctr ha accolto l’appello dell’amministrazione in quanto dell’avviso che, la dichiarazione integrativa, finalizzata non alla correzione degli errori, ma ad una rideterminazione della base imponibile, era stata presentata tardivamente.
Il ricorso del contribuente, che lamentava l’erronea interpretazione della norma, ritenendo legittima la ritrattabilità della dichiarazione, è stato accolto dal collegio di legittimità cassando la decisione della Ctr.
In particolare, i giudici hanno censurato la pronuncia poiché non conforme ai principi enunciati dalle Sezioni unite con la sentenza 13378/2016. Quest’ultima, infatti, aveva avuto modo di chiarire che la funzione della dichiarazione integrativa modifica «ora per allora» il contenuto delle voci reddituali indicate precedentemente.
Pertanto, il controllo eseguito ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, deve basarsi sulle risultanze emerse dall’integrazione e tale circostanza può essere avanzata anche in sede contenziosa. Tuttavia, con le modifiche apportate dal Dl 193/2016, il contribuente può, ora, rettificare la propria dichiarazione sia a favore che a sfavore - fatta salva l’applicazione delle sanzioni e le disposizioni del ravvedimento operoso - entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento.
Cassazione, ordinanza 16286/2017