Maglie strette e sospensioni con i controlli delle Entrate
Con l’inserimento di un nuovo articolo 122-bis nel Decreto Rilancio (articolo 2 del decreto Antifrodi) viene introdotta una procedura di controllo preventivo, la cui concreta attuazione (criteri, modalità e termini) è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.
Nei casi in cui chi ha diritto alla detrazione opti per lo sconto in fattura o per la cessione del bonus è richiesto che il beneficiario dell’agevolazione comunichi telematicamente all’Agenzia l’avvenuta cessione del credito e che il cessionario ne confermi l’accettazione tramite la piattaforma. L’invio della comunicazione e la relativa accettazione sono previsti anche per le eventuali successive cessioni.
Il Dl 157/2021 stabilisce in proposito che l’Agenzia può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni (anche quelle successive alla prima) e delle opzioni che presentano “profili di rischio”. Questi ultimi devono essere individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti, per esempio: 1) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria, (2) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione ed ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, oppure (3) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dagli stessi soggetti.
Se dal controllo preventivo (che si presume del tutto automatizzato) risulteranno confermati i rischi di frode che hanno determinato la sospensione, la comunicazione si considera non effettuata e tale circostanza è comunicata in via telematica a chi l’ha trasmessa. Se, al contrario, all’esito del controllo non risultano confermati i rischi di cui al comma 1, o sono decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, quest’ultima produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento (con piena efficacia di cessione o sconto).
Anche su questo punto non è assolutamente chiaro il procedimento che si instaura a seguito della sospensione, dalle modalità con cui essa sarà eventualmente comunicata alla partecipazione del cedente al procedimento di controllo preventivo sulla correttezza delle operazioni poste in essere.
Considerato tuttavia che, con la sospensione, di fatto si inibisce l’esercizio di un diritto, al soggetto dovranno essere quantomeno indicate le ragioni sostanziali che giustificano la caducazione degli effetti della comunicazione e l’inefficacia della cessione.
Da ultimo, va rilevato che per lo svolgimento delle attività di controllo, l’Agenzia delle entrate potrà avvalersi dei poteri istruttori previsti in materia di imposte dirette (articoli 31 e seguenti del Dpr 600/1973) e di Iva (articoli 51 e seguenti del Dpr 633/1972) e, per il recupero degli importi dovuti (comprensivi di sanzioni e interessi), procedere con un atto di recupero (legge 311/2004), da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Si noti che detto termine è quello che ordinariamente la legge prevede per i crediti ritenuti “non spettanti”, mentre quello che invece è previsto per il recupero dei crediti “inesistenti”dispone la legittimità dell’azione di controllo esercitata entro il più ampio termine del 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo in compensazione (Dl 185/2008).