Case di riposo, Iva al 10% per gli interventi di manutenzione degli immobili
Agenzia delle Entrate a favore dell’Iva ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili adibiti a casa di riposo e di lunga degenza.
In tal senso la risposta 20/2021 all’interpello sottoposto da una Fondazione ex Ipab iscritta al Registro delle aziende pubbliche di servizi alla persona (Apsp).
Il quesito è stato articolato in due parti. Nella prima parte la Fondazione domandava la possibilità di applicare l’aliquota Iva agevolata prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria in base al numero 127-duodecies della Tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972 (Decreto Iva). Sul punto, l’Amministrazione finanziaria si è espressa in senso affermativo. Risposta, questa, determinata dalla presenza di un immobile di «edilizia residenziale pubblica».
Ai fini dell’aliquota Iva ridotta al 10% è richiesto, infatti, che l’edificio interessato dalle opere di manutenzione straordinaria sia stato costruito da un ente pubblico con il finanziamento di fondi pubblici e che sia costituito da abitazioni destinate a stabili residenze per la collettività.
Quest’ultima caratteristica, peraltro, connota anche edifici quali orfanotrofi e ospizi, come già chiarito dalla circolare n. 151/1999. Nel caso di specie, emerge che la Fondazione che ha realizzato l’edificio sottoposto a manutenzione è iscritta al registro delle APSP le quali, in base alla normativa regionale, sono enti pubblici non economici, aventi personalità giuridica di diritto pubblico. Dato rilevante, poi, è che la costruzione dell’immobile sia avvenuta con il concorso del Comune e della Provincia.
Inoltre, prevedendo lo Statuto della Fondazione che gli scopi sociali di carattere assistenziale a favore degli anziani siano perseguiti tramite residenze per anziani ed altri servizi residenziali simili, anche il requisito di residenzialità dell’immobile risulta soddisfatto.
Nella seconda parte del quesito è stato presentato un ulteriore dubbio applicativo in merito all’aliquota Iva agevolata, stavolta per gli interventi di manutenzione ordinaria ex articolo 7, comma 1, lettera b), legge 488/1999. Interventi, questi, finalizzati al recupero del patrimonio edilizio di fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Anche in tal caso l’opinione dell’Amministrazione finanziaria è stata a favore dell’istante.
Ciò in quanto l’immobile interessato dall’intervento rientra nella definizione fornita dalla circolare n. 71/2000. Tale documento, infatti, ha dato rilievo alla circostanza che l’immobile consista in un edificio assimilato alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell’articolo 1, l. n. 659/1961 e rappresenti stabile residenza di collettività.Tra l’altro, si osserva che l’agevolazione oggetto di quesito è diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento di recupero in qualità di consumatori finali della prestazione. Ancora una volta, ciò trova riscontro nel caso di specie.
Le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto non configurano fasi intermedie del recupero edilizio, dal momento che non costituiscono cessioni di beni e prestazioni di servizi rese all’ente istante nella veste di appaltatore o prestatore d’opera, bensì di beneficiario dell’intervento di recupero. Da ultimo, la risposta si sofferma sulle parti dell’immobile interessate dal regime Iva agevolato.
In via generale, se l’edificio è destinato a finalità abitative solo in parte, l’agevolazione si applica sulle parti comuni a condizione che la parte abitativa rappresenti più del 50% della superficie. Nel caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto il regime applicabile sia sulle parti comuni che su quelle abitative, dal momento che l’edificio oggetto dell’intervento è destinato per intero a residenza stabile delle collettività.