Adempimenti

Marketplace, quando scatta la doppia operazione

Si tratta di transizioni il cui valore dell’importazionenon deve superare i 150 euro

Le vendite facilitate da un’interfaccia elettronica (marketplace) possono far scattare la finzione giuridica per cui quella che in realtà è un’operazione unica, dal venditore al cliente, viene spezzata in due: una vendita B2B dal fornitore all’interfaccia e una vendita B2C dall’interfaccia al cessionario privato. Tuttavia, ciò avviene solo per:
Ole vendite a distanza di beni di valore modesto importati da fuori Ue, ovunque sia stabilito il fornitore;
Ole vendite di beni all’interno dell’Ue (nazionali e intracomunitarie) da soggetti passivi non stabiliti in Ue.
Sono vendite di beni di valore modesto quelle relative a spedizioni di valore intrinseco all’importazione non superiore a 150 euro (esclusi i beni soggetti ad accisa) compreso il costo del trasporto se non menzionato separatamente in fattura. Il superamento della soglia va verificato per singola spedizione, considerando che i beni in unico imballo, spediti simultaneamente dallo stesso mittente allo stesso destinatario e oggetto del medesimo contratto di trasporto, si considerano una spedizione unica. Il marketplace non diventa fornitore presunto se il valore dei beni importati supera i 150 euro, né quando la vendita di beni già immessi in libera pratica o che si trovano nell'Unione è eseguita da un soggetto ivi stabilito, sia che si tratti di cessioni nazionali (il bene è in uno Stato Ue ed è consegnato in tale Stato) o di vendite intracomunitarie (il bene è in uno Stato Ue ed è spedito in altro Stato membro). Vediamo le situazioni in cui più di frequente possono trovarsi coinvolti gli operatori nazionali.
Prendiamo il caso dell’impresa nazionale che vende beni esistenti in Italia avvalendosi di una piattaforma terza. Se il cliente (privato, ovviamente) si fa spedire i beni in Italia, si tratta di una vendita interna a distanza per la quale è possibile avvalersi dell’esonero sia dall’emissione della fattura (articolo 22, Dpr 633/72), se non richiesta entro il momento d’effettuazione dell’operazione, sia dalla certificazione del corrispettivo (articolo 2, lettera oo, Dpr 696/96). Il marketplace resta “estraneo” a questo tipo d’operazione e altrettanto avviene se i beni sono spediti in altri paesi membri. In quest’ultimo caso, però, se si supera la soglia di 10mila euro (si veda Il Sole 24 Ore del Lunedì del 24 maggio), sarà necessario “registrarsi” ai fini Iva nello Stato di destino al fine di assolvere gli obblighi Iva locali, compreso il pagamento dell’imposta.
In alternativa, è possibile aderire all’Oss (identificazione e regime Oss sono azionabili anche se non è superata la soglia). Un altro caso è quello dell’impresa italiana che vende beni di valore modesto, spediti direttamente da fuori Ue a privati comunitari tramite interfacce elettroniche terze. Se il valore intrinseco dei beni non supera 150 euro scatta la presunzione d’intervento dell’interfaccia, indipendentemente dalla destinazione dei beni (Italia o altro Stato membro).
La cessione presunta B2B dall’impresa nazionale all’interfaccia è trattata come una vendita senza trasporto ed è quindi fuori campo Iva essendo i beni fuori del territorio Ue (articolo 7-bis, Dpr 633/1972). Prima di effettuare la cessione, l’impresa deve assicurarsi che l’interfaccia elettronica sia informata in maniera chiara del fatto che i beni partono da fuori Ue, curandosi altresì di conservare prove chiare del fatto che i beni sono spediti o trasportati da un paese o territorio extraUe.
Quanto alla cessione presunta B2C dall’interfaccia al cliente, che è quella cui viene “assegnato” il trasporto (ex articolo 36 ter, direttiva 2006/112), il marketplace può scegliere se applicare il regime speciale Ioss per dichiarare e versare cumulativamente l’Iva all’importazione (come nell’Oss, l’imposta viene poi attribuita ai rispettivi Stati membri). Quando invece la vendita dell’impresa italiana riguarda beni che già si trovano in un altro paese Ue non opera la presunzione d’intervento del marketplace e l’operazione andrà trattata diversamente a seconda che lo Stato membro di destino dei beni coincida con quello di partenza o si tratti di un diverso Stato membro. L’impresa opererà con la partita Iva accesa nell’altro paese Ue per le vendite interne a tale Stato oppure, ma solo per le cessioni a distanza intracomunitarie, potrà dichiarare tali vendite in regime Oss.

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