Imposte

Meno tasse sui dividendi black list

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di Luca Miele

Rimpatrio dei dividendi da partecipazioni in società residenti in Paesi black list con più appeal. La legge di Bilancio 2018 pone rimedio a una stortura che ha riguardato la tassazione degli utili percepiti nel 2015, 2016 e 2017 che potrebbero essere stati assoggettati a imposizione integrale, in quanto provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, in luogo dell’esclusione da tassazione del 95 per cento.

Nella circolare 35/E/2016 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che gli utili maturati prima del 2015 e percepiti dal 2015 si considerano provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e, quindi, imponibili al 100% in capo al socio residente, se nei periodi di imposta di distribuzione degli utili la società estera si considera soggetta a un regime fiscale privilegiato. Per effetto delle modifiche apportate nel tempo alla nozione di Paese a fiscalità privilegiata e dei diversi criteri fissati dalle norme, ciò che si è potuto verificare, ad esempio, è che un Paese andasse considerato a fiscalità ordinaria nei periodi di maturazione degli utili mentre nei periodi di distribuzione degli stessi andasse qualificato a fiscalità privilegiata. In tal caso, gli utili maturati in regime di “non black list” possono aver subito una tassazione integrale quali utili “black list”. Si è potuta verificare, ovviamente, anche la situazione inversa.

Questa distorsione è superata dal primo periodo del comma 1007 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018, secondo cui occorre riferirsi ai criteri di individuazione dei Paesi black list vigenti durante il periodo di maturazione dell'utile. E tale principio viene sancito anche a regime, non solo in via transitoria; infatti, il secondo periodo del medesimo comma 1007 stabilisce che le previsioni del primo periodo si applicano anche per gli utili maturati dal 2015 in Stati non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi di imposta in cui sono integrate le condizioni del comma 4 dell'articolo 167 del Tuir secondo le quali si considerano privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, se il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Ulteriore previsione è quella secondo cui gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il comma 1009 reca un'altra previsione di “favore” a sistema: l'imponibilità dei dividendi provenienti da soggetti non residenti localizzati in Paesi black list è ridotta al 50% se il socio residente dimostra che la società estera svolge un'effettiva attività nel mercato dello Stato di insediamento. La dimostrazione può avvenire mediante presentazione di un interpello di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 167 del Tuir; al riguardo la norma contiene un “errore” palese in quanto il riferimento – del tutto inconferente - è al diverso interpello di cui alla lettera b) dello stesso comma.

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