Imposte

Meno vincoli per la deduzione delle perdite sui mini crediti

Possibile scegliere l’esercizio in cui si effettua L’indicazione nel modello. Resta come termine l’anno di cancellazione dell’importo dal bilancio

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di Luca Gaiani

Le perdite sui mini-crediti e quelle verso procedure concorsuali entrano nella dichiarazione dei redditi nell’esercizio individuato discrezionalmente dall’impresa, ma non oltre quello di cancellazione del credito dal bilancio. Nella redazione del modello Redditi 2022, vanno considerati i chiarimenti della risposta 342/2021 secondo cui il contribuente, dopo che sono sorti i presupposti per la deduzione, è libero di scegliere quando effettuarla, senza necessità di attendere l’esercizio di cancellazione. In tutti gli altri casi, occorre dimostrare gli elementi certi e precisi sull’inesigibilità del credito e, in caso di rinuncia o cessione, l’inerenza della operazione.

Deduzione legata al bilancio

Nella chiusura dei bilanci 2021 una particolare importanza riveste, in relazione alla particolare congiuntura economica mondiale, la quantificazione delle svalutazioni e delle perdite su crediti, con gli occhi puntati sulla deducibilità fiscale.

Per inquadrare correttamente il tema, occorre distinguere le «perdite automatiche» da tutte le altre. Le perdite automatiche, per la cui deduzione non si richiedono dimostrazioni particolari, sono quelle verso debitori assoggettati a procedura concorsuale (o che hanno stipulato un accordo di ristrutturazione omologato ex articolo 182-bis della legge fallimentare o un piano attestato iscritto nel registro delle imprese in base all’articolo 67, lettera d) e quelle sui cosiddetti mini-crediti (inferiori a 5mila o 2.500 euro rispettivamente per grandi contribuenti o altre imprese) scaduti da oltre sei mesi.

La norma, dopo le modifiche del Dlgs 147/2015, stabilisce che la deduzione si considera correttamente effettuata nell’esercizio di imputazione in bilancio anche se successivo a quello in cui sono scattati i presupposti di legge (apertura della procedura ovvero scadenza dei sei mesi).

Libertà di scelta

La legge precisa poi che, in presenza di fondi preesistenti (quando cioè il conto economico è già stato interessato dalla svalutazione), la deduzione delle perdite, qualora non effettuata nell’esercizio in cui sorgono i presupposti, può comunque eseguirsi nel periodo nel quale si procede alla cancellazione del credito dal bilancio. La risposta 342/2021 delle Entrate ha chiarito che, in questi casi, l’impresa è libera di scegliere l’anno in cui operare la deduzione, con l’unico limite rappresentato dall’esercizio nel quale, in base ai principi contabili, si è proceduto, o si sarebbe dovuto procedere, a cancellare il credito. Ad esempio, un credito verso una società fallita nel 2019 (anno nel quale era presente in bilancio un fondo tassato) può essere dedotto anche nel 2021 operando la variazione nel quadro RF del modello Redditi 2022. Qualora, peraltro, la deduzione non venga effettuata neppure nell’esercizio in cui si sono verificati i presupposti per la cancellazione (chiusura della procedura concorsuale), la deduzione non sarà più consentita, salvo ricorrere alla correzione dell’errore e presentazione di dichiarazione integrativa (risposta 12/2018).

Cessioni al test inerenza

La cancellazione del credito, effettuata nei casi individuati dal documento Oic 15 (prescrizione, cessione pro soluto, rinuncia), costituisce, a norma dell’articolo 101 del Tuir, elemento certo e preciso che consente la deduzione della perdita. L’Amministrazione finanziaria (circolare 26/E/2013) e la giurisprudenza (da ultimo Cassazione 2229/2022) richiedono peraltro che le perdite da rinuncia oppure da cessione a un prezzo di gran lunga inferiore al nominale, per essere dedotte, siano anche supportate dal requisito di inerenza e dunque che il contribuente dimostri che l’operazione è ispirata a criteri di economicità e non dissimula un atto liberale estraneo alle finalità imprenditoriali.

Per la deduzione delle perdite, diverse da quelle automatiche, derivanti da atti valutativi, è stata recentemente esclusa la necessità di una preventiva azione esecutiva rimasta infruttuosa (Cassazione 1147/2022) dovendosi però dimostrare, anche con altri mezzi, la sussistenza degli elementi certi e precisi sull’irricuperabilità del credito.

LE SCHEDE

1. Perdite automatiche
Per le perdite verso debitori in procedura concorsuale, con accordo di ristrutturazione o piano attestato, nonché per quelle su crediti di modesto ammontare scaduti da oltre 6 mesi, la deduzione si effettua nell’anno di imputazione a conto economico senza necessità di ulteriori dimostrazioni. In presenza di fondi già stanziati in bilancio, è possibile scegliere l’esercizio in cui inserire la perdita nel modello Redditi fino a quando non si verificano i presupposti per cancellare il credito (risposta 342/2021).

2. Rinunce e cessioni
La cancellazione del credito dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (Oic o Ifrs) consente la deduzione della perdita senza dover dimostrare l’inesigibilità; occorre però, secondo Entrate e Cassazione, che l’onere rispetti il requisito di inerenza. Si deve allora predisporre adeguata documentazione che attesti l’interesse della società a rinunciare il credito (ad esempio per consentire la prosecuzione dell’attività del cliente: Cass. 10256/2013) o a cederlo pro soluto a prezzo irrisorio (Cassazione 2229/2022)
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3. Perdite da atti valutativi
Per le perdite diverse da quelle automatiche e da quelle da cancellazione, va documentato che sussistono elementi certi e precisi riguardanti l’irrecuperabilità del credito. Secondo la Cassazione 1147/2022, non è indispensabile a questi fini che il creditore dia corso ad una procedura esecutiva. L’insolvenza del cliente può cioè risultare anche da elementi differenti, quali ad esempio la dimostrata incapienza patrimoniale o l’irreperibilità del debitore.

4. Transazioni sulla fornitura
Il mancato incasso derivante da transazioni riguardanti le condizioni della fornitura (irregolarità, ritardi, non conformità all’ordine, danni) non rientra nella disciplina delle perdite su crediti (che riguarda solo quelle derivanti dalla insolvenza del cliente), ma in quella delle sopravvenienze passive. A differenza delle perdite su crediti, questi oneri non richiedono il preventivo utilizzo del fondo svalutazione crediti ex articolo 106 del Tuir e si deducono anche ai fini dell’Irap.

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