Controlli e liti

Micro-debiti senza misure cautelari

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di Rosanna Acierno

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, l’agente della riscossione è legittimato, al ricorrere di determinate condizioni, ad avviare a propria discrezione misure cautelari, quali ad esempio l’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo, e/o misure esecutive, quali il pignoramento, al fine di tutelare il credito per cui procede. Tuttavia, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, l’agente non può procedere con l’avvio delle azioni cautelari (incluso il fermo) ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione con il dettaglio delle somme dovute. Ma vediamo in dettaglio misure e limiti.

Iscrizione di ipoteca

L’agente è legittimato a iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente o dei coobbligati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, per un importo pari al doppio della somma per la quale si procede (articolo 77 del Dpr 602/73). Non può essere iscritta per debiti sino a 20mila euro e comunque prima di 30 giorni dalla notifica dell’intimazione ad adempiere. Inoltre, non può essere adottata se la dilazione delle somme iscritte a ruolo è stata concessa. Restano però ferme le ipoteche già iscritte prima della concessione della dilazione.

Fermo beni mobili registrati

Il fermo amministravo è l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore o al coobbligato e si attua tramite iscrizione del provvedimento nel pubblico registro automobilistico (articolo 86 del Dpr 602/73). Il fermo può essere iscritto decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo e comunque previa la notifica dell’intimazione ad adempiere entro 30 giorni. Anche se non sono previsti imiti come nel caso di ipoteca, non può essere adottato se, nel frattempo, è stata concessa la dilazione delle somme iscritte a ruolo. Tuttavia, la concessione della dilazione non causa il venir meno del fermo già disposto, almeno sino al pagamento dell’ultima rata: quindi, è opportuno che il contribuente chieda la rateazione prima di iscrivere il fermo.

Crediti presso terzi

In caso di mancato pagamento da parte del contribuente, l’agente della riscossione può attivare una speciale forma di pignoramento presso terzi (che comunque non può essere emanato prima di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), che si concretizza nell’ordinare al debitore del contribuente pignorato di versare le somme direttamente nelle sue mani (articolo 72-bis del Dpr 602/1973). Possono essere assoggettati alla procedura di espropriazione presso terzi: i fitti o le pigioni dovute da terzi al debitore o ai coobbligati, le somme dovute in relazione al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, anche se entro certi limiti, e gli altri crediti del debitore verso terzi.

In particolare, con riferimento al pignoramento dello stipendio, sono state fissate delle soglie per la pignorabilità dello stipendio e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro. Infatti, per importi fino a 2.500 euro la quota pignorabile è 1/10; per somme comprese tra 2.500 e 5mila euro è 1/7; per somme superiori ai 5mila mila euro si applica la quota di 1/5, che costituisce il limite massimo pignorabile. Inoltre, se l’accredito delle somme dovute a titolo di salario, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro o di impiego confluiscono in un conto intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

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