Mini-finanziamenti garantiti: cartella al debitore in caso di insolvenza
Dopo i 24 mesi di preammortamento (inderogabili) il Fondo, se escusso, ha 10 anni per rivalersi sul beneficiario
Le richieste per i mini-finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo di garanzia viaggiano spedite. Ad oggi, il Fondo dichiara di avere ricevuto oltre 650mila domande di garanzia, relative a richieste di finanziamento che ammontano a più di 13 miliardi di euro.
Non c’è da stupirsi, considerata la grave carenza di liquidità più volte denunciata dal mondo imprenditoriale e professionale. A ciò si aggiunga che le modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto Liquidità (legge 40/2020) hanno reso la richiesta di finanziamento più conveniente. Infatti, sono stati innalzati sia l’importo massimo del finanziamento garantibile, passato da 25mila a 30mila euro, sia la durata massima del prestito, passata da 6 a 10 anni.
Proprio l’allungamento dei tempi di rientro dei prestiti risponde alle richieste avanzate a gran voce dai potenziali beneficiari della misura, che così potranno godere di una importante riduzione delle rate di ammortamento.
E sempre in quest’ottica si colloca la previsione (a carattere inderogabile, come pure precisato dall’Abi nella circolare del 24 aprile 2020) di un periodo di preammortamento di 24 mesi a partire dalla data di erogazione del prestito, durante i quali il beneficiario verserà solo gli interessi.
Ad ogni modo, nonostante tutte queste agevolazioni, arriverà il momento in cui le somme prese in prestito dovranno essere restituite. Ma cosa accade se il beneficiario della misura non fosse in grado di pagare le rate del finanziamento?
A prima vista si potrebbe pensare che nulla sia dovuto da parte del beneficiario del prestito, essendo prevista la garanzia integrale del Fondo ventrale Pmi a tutela dell’istituto di credito.
A ben guardare, tuttavia, le cose non stanno proprio così. In caso di insolvenza del debitore, anche di una sola rata del prestito, sicuramente l’istituto bancario ha la possibilità di escutere la garanzia rilasciata dal Fondo assicurandosi il 100% del mancato pagamento. Ma una volta erogata la somma, il Fondo è surrogato nei diritti della banca verso il beneficiario del finanziamento e potrà pertanto esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
Lo stesso modulo “allegato 4-bis” avvisa il sottoscrittore di tale possibilità. Al punto 7 del modulo si legge infatti che il debitore «dichiara di accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale per le somme pagate, e proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore».
In altri termini, il Fondo di garanzia recupererà il credito (anche riferito a singole rate) direttamente dal beneficiario del finanziamento. Nella pratica, ciò avviene attraverso la procedura di riscossione esattoriale, come stabilito dall’articolo 2, comma 4, del Dm 20 giugno 2005 («Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica … la procedura esattoriale»). Pertanto, sarà notificata una cartella di pagamento con aggravio degli aggi di riscossione.
Trattandosi di un credito avente origine da un contratto, il credito del Fondo soggiace alla prescrizione decennale.