Minimi, il Fisco contesta dell’attività
Minimi nel mirino del Fisco. Nonostante la pausa estiva, sono numerosi i contribuenti che – avendo beneficiato del regime agevolato previsto dal Dl 98/2011 per l’avvio di nuove attività da parte di persone fisiche – si sono visti recapitare avvisi di accertamento fondati sulla presunta prosecuzione della stessa attività svolta in precedenza. Un’ipotesi che implica la ripresa a tassazione ai fini Irpef, Irap e Iva dei redditi dichiarati negli anni dal 2012 in poi secondo le aliquote ordinarie, anziché con l’aliquota del 5 per cento.
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Il regime
Con l’articolo 27 del Dl 98/2011, per favorire la costituzione di nuove imprese, dal 1° gennaio 2012 era stato previsto un nuovo regime dei minimi riservato alle persone fisiche che intraprendevano un’attività di impresa, arte o professione (o che comunque l’avevano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007). Tale regime agevolato, abrogato dal 2016, prevedeva l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, oltre che l’esenzione di diversi obblighi fiscali, tra i quali l’addebito dell’Iva per le operazioni attive poste in essere (con contestuale disconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti), il pagamento dell’Iva e dell’Irap e la presentazione delle relative dichiarazioni, la tenuta dei libri e dei registri contabili.
Tuttavia, i benefici erano riconosciuti a condizione che:
• il contribuente non avesse esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, altra attività artistica, professionale o di impresa (anche in forma associata o familiare);
• la nuova attività da esercitare non costituisse, mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (ma era ammesso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni).
Il regime di favore, inoltre, era riconosciuto nel caso di prosecuzione di un’attività di impresa svolta da altro soggetto, a condizione che i ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di fruizione del regime non fossero superiori a 30mila euro.
Il regime dei minimi cessava di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui veniva meno una di tali condizioni.
Le verifiche
Per i contribuenti che hanno beneficiato del regime agevolato nel 2012 e negli anni seguenti sono stati previsti dalle Entrate piani di controllo mirati. Tutto comincia con l’esame dei dati disponibili in anagrafe tributaria, finalizzato al riscontro in merito all’eventuale esercizio della medesima attività in anni precedenti al 2007. Se dall’analisi dei dati in anagrafe emerge che il contribuente che ha aperto la partita Iva dopo il 31 dicembre 2007 negli anni precedenti era già titolare di una partita Iva per l’esercizio della stessa attività (o simile), l’ufficio procede direttamente con l’emissione di un avviso di accertamento contestando – nella maggior parte dei casi – la mera prosecuzione con altra attività precedentemente svolta e, quindi, la carenza dei requisiti normativamente richiesti per beneficiare del regime agevolato.
Più precisamente, per giustificare la rettifica, l’ufficio accertatore adduce come motivazione il medesimo contenuto economico tra l’attività nuova e quella svolta in precedenza e/o la stessa organizzazione di mezzi per lo svolgimento delle due attività. Così, può accadere che – senza neanche chiamare in contraddittorio preventivo il contribuente verificato – l’Agenzia emetta direttamente gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2012 e successivi per i quali il soggetto ha beneficiato del regime di favore dei minimi, assoggettando a tassazione ordinaria e non solo ai fini Irpef, ma anche ai fini Irap e Iva, per ciascun anno, i redditi dichiarati nel quadro LM delle relative dichiarazioni (modello Unico PF) e comminando le relative sanzioni.
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