Imposte

Minusvalenze a valori normali per il conferente in un’offerta pubblica di scambio

I conferimenti di minoranza sono agevolati solo se unipersonali

di Alessandro Germani

Negli scambi di partecipazioni mediante conferimento la minusvalenza rileva fiscalmente in capo al soggetto conferente solo se determinata in applicazione del valore normale. È questa la tesi dell’Agenzia col risposta a interpello 229, sempre del 28 luglio, che in relazione ai conferimenti ex articolo 177 del Tuir analizza il comma 2-bis introdotto dal Dl 34/2019. Due coniugi intendono conferire una partecipazione qualificata del 30% detenuta in un’immobiliare a favore di una newco per gestire alcune tematiche di passaggio generazionale. Il regime del realizzo controllato si applica quando:
•le partecipazioni conferite sono qualificate (almeno il 20%)
•la conferitaria, esistente o di nuova costituzione, è interamente partecipata dal conferente.

Per l’Agenzia il riferimento al “conferente” implica che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate, rigettando così l’applicazione del regime di realizzo controllato in presenza di conferimento di moglie e marito. Su tale aspetto non resta che sperare in una modifica normativa.

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