Minusvalenze a valori normali per il conferente in un’offerta pubblica di scambio
I conferimenti di minoranza sono agevolati solo se unipersonali
Negli scambi di partecipazioni mediante conferimento la minusvalenza rileva fiscalmente in capo al soggetto conferente solo se determinata in applicazione del valore normale. È questa la tesi dell’Agenzia col principio di diritto 10 del 28 luglio.
Nell’ambito di un’Ops (offerta pubblica di scambio) effettuata ai sensi del Testo unico della Finanza che consente alla conferitaria di acquisire o integrare il controllo della società scambiata, il regime del realizzo controllato ex articolo 177 comma 2 del Tuir rappresenta il regime naturale per la determinazione del reddito del conferente. Esso costituisce una deroga al criterio del valore normale (articolo 9 del Tuir) di natura agevolativa in presenza delle condizioni richieste dalla legge. Lo stesso dipende dalle modalità con cui la conferitaria contabilizza l’operazione, poiché si avrà una neutralità fiscale indotta quando il valore di iscrizione della partecipazione (e l’incremento di netto della conferitaria) corrispondono all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita.
Diverso è il caso in cui emergano delle minusvalenze, caso che rientra nell’alveo del citato articolo 9 del Tuir. Infatti secondo l’Agenzia l’applicazione dell’articolo 177 comma 2 alle sole plusvalenze si fonda sulla relazione illustrativa al Dlgs 358/97 (oggi trasfuso nell’articolo 177) che fa espresso riferimento alla «determinazione della plusvalenza». Da ciò deriva che la deduzione delle minusvalenze rileva solo nel caso in cui le stesse siano determinate in base all’applicazione di un valore normale che sia inferiore al valore fiscale. L’Agenzia, parlando di partecipazioni “effettivamente” minusvalenti, richiama quanto già chiarito espressamente con la risoluzione n. 38/E/12, nella quale si era già fatto riferimento sia al Dlgs 358/97 sia alla sua relazione illustrativa, considerati validi anche nell’attuale impostazione dell’articolo 177 del Tuir. Tali partecipazioni minusvalenti rilevano comunque per l’acquisizione del controllo di cui al citato articolo 177.
Per i soggetti Ias, i costi connessi ad operazioni sul capitale vanno a decremento del patrimonio netto (Ias 32 paragrafo 37) e non rilevano ai fini della disciplina dell’articolo 177 comma 2 del Tuir, ottenendo così una perfetta simmetria tra iscrizione delle partecipazioni conferite, incremento dell’equity della conferitaria e valore fiscalmente rilevante delle partecipazioni ricevute in cambio dai conferenti.
Nel caso di conferimenti minusvalenti operati secondo il valore normale, si applica l’articolo 9 comma 2 del Tuir per il quale se le partecipazioni ricevute in cambio sono negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri il corrispettivo realizzato dal conferente “non può essere inferiore” al valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese. Si guarda quindi al maggiore fra il valore normale delle azioni conferite al momento del regolamento dell’operazione e quello delle azioni ricevute ex articolo 9 comma 4 lettera a) (circolare 10/E/05).
Di chiusura è invece il tenore della risposta a interpello 229, sempre del 28 luglio, che in relazione ai conferimenti ex articolo 177 del Tuir analizza il comma 2-bis introdotto dal Dl 34/2019. Due coniugi intendono conferire una partecipazione qualificata del 30% detenuta in un’immobiliare a favore di una newco per gestire alcune tematiche di passaggio generazionale. Il regime del realizzo controllato si applica quando:
•le partecipazioni conferite sono qualificate (almeno il 20%)
•la conferitaria, esistente o di nuova costituzione, è interamente partecipata dal conferente.
Per l’Agenzia il riferimento al “conferente” implica che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate, rigettando così l’applicazione del regime di realizzo controllato in presenza di conferimento di moglie e marito. Su tale aspetto non resta che sperare in una modifica normativa.