Adempimenti

Modello 730, rimborsi con l’incognita-controlli

di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

Non sempre il rimborso spettante a seguito del regolare invio del modello 730 avviene in busta paga. L’articolo 5 del Dlgs 175/2014 al comma 3 bis detta le regole per il blocco dei crediti Irpef al verificarsi di alcune condizioni specificatamente individuate. Nei casi in cui scatterà l’altolà dalle Entrate, il rimborso potrà avvenire solo a cura dell’Agenzia al termine di una verifica preventiva (mediante controllo della documentazione) da eseguirsi entro quattro mesi dalla scadenza prevista per l’inoltro delle dichiarazioni (7 o 23 luglio), ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

In particolare il blocco scatta, solo in caso di presentazione diretta (o tramite datore di lavoro), quando l’utente procede alla modifica del modello precompilato ed in presenza delle seguenti circostanze:

• elementi di incoerenza fissati dal provvedimento n. 108815 del 9 giugno 2017;

• rimborso Irpef 2017 superiore a 4.000 euro.

In relazione a tali previsioni va preliminarmente specificato che la norma usa volutamente il condizionale, affermando che al ricorrere delle condizioni sopra individuate l’Agenzia «può effettuare controlli preventivi». Si tratta quindi di una facoltà rimessa alla volontà delle Entrate e non di una regola fissa.

Del resto già in sede di compilazione del modello, da quest’anno, è possibile verificare che in caso di credito superiore a euro 4.000, il sistema gestisce in automatico la compilazione della casella «rimborso a cura del datore di lavoro» e non quella prevista con la liquidazione a cura dell’agenzia delle Entrate, segno evidente che pur in presenza di un credito sopra soglia, il blocco del rimborso potrebbe anche non avvenire.

Quanto all’identificazione degli elementi di incoerenza, nel provvedimento del 9 giugno scorso, infatti, vengono genericamente individuati dei criteri di «ordine sistematico», peraltro non identificati in maniera puntuale che lasciano dunque ampia discrezionalità alle Entrate di poter intervenire preventivamente sul modello. Tra questi rileveranno eventuali scostamenti per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati presenti nel modello precaricato dalle Entrate.

In questi casi si ricorda che il rimborso sarà liquidato dalla stessa Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Infine si ricorda che, stando al contenuto dell’articolo 1, comma 4 del Dlgs 175/2014, non è soggetto ad alcun blocco preventivo nemmeno il modello precompilato presentato tramite Caf o intermediario abilitato, al contrario di quanto potrebbe accadere in caso di consegna con i canali e le modalità ordinarie, dove invece potrebbe verificarsi un controllo preventivo da parte delle Entrate.

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