Modello Iva TR sotto la lente: istruzioni in sei mosse per la compilazione
Con il 31 luglio alle porte i contribuenti interessati al rimborso, anche parziale, dell’eccedenza Iva detraibile realizzata nel secondo trimestre 2018 o alla compensazione dovranno presentare il modello Iva TR entro la scadenza ricordandosi che la mancata presentazione ne impedirà l’utilizzo immediato. Da un punto di vista operativo, dovrà essere compilato il modello approvato con provvedimento 4 luglio 2017 scaricabile dal sito dell’agenzia delle Entrate, il quale si compone di questi elementi:
•Frontespizio in cui saranno indicati il periodo di riferimento, i dati del contribuente o suo rappresentante, il codice fiscale dell’incaricato alla trasmissione e le relative firme. Nel caso in cui il contribuente dovesse aver adottato, per obbligo di legge o per opzione, particolari criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile, o esercita più attività gestite con contabilità separata, o è un ente o società controllante che si avvale delle disposizioni di cui all’articolo 73 Dpr 633/1972, o, ancora, volesse modificare un modello già presentato dovrà barrare la casella corrispondente del rigo «casi particolari di compilazione»;
•Quadro TA «operazioni attive» in cui saranno indicate le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse ovvero in quello dei corrispettivi per il 2° trimestre 2018;
•Quadro TB «operazioni passive» in cui saranno indicati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre cui si riferisce il modello;
•Quadro TC «determinazione del credito» nel quale sarà evidenziato l’ammontare dell’imposta a credito;
•Quadro TD «presupposti – rimborso e/o compensazione – altri dati» nel quale dovrà essere evidenziato il presupposto che legittima la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito trimestrale; il suo ammontare e l’apposizione, se ricorrono le condizioni, del visto di conformità. Nel caso in cui la richiesta riguarda il gruppo sarà necessario riportare la partita Iva del soggetto in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso o per la compensazione e il suo ammontare;
•Quadro TE «prospetto riepilogativo», riservato alla controllante del gruppo, dal quale dovranno risultare i dati identificativi, crediti e debiti di ciascuna partecipante alla liquidazione Iva di gruppo (se i righi non dovessero essere sufficienti dovrà essere compilato un nuovo modulo numerandolo progressivamente), l’ammontare totale del credito che dovrà essere riportato nel rigo relativo alla richiesta che si vuole effettuare (se a rimborso si compilerà il rigo TE50 se in compensazione il rigo TE51).
Il modello, una volta compilato dovrà essere presentato telematicamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Nel caso di richiesta in compensazione, in luogo del rimborso, il contribuente deve tener conto del fatto che, in linea generale, il credito può essere utilizzato subito dopo la presentazione dell’istanza salvo il caso in cui sia superato il limite di 5.000 euro annui. In questo caso, oltre l’apposizione del visto di conformità, è necessario attendere 10 giorni prima di procedere con l’utilizzo del credito in compensazione.