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Modello unico per il fotovoltaico, comunicazione al gestore di rete

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di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Modello semplificato per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW. L’articolo 10 del Dl 17/2022 ha ampliato la platea dei possibili utilizzatori del modello unico semplificato; fino alla sua entrata in vigore, infatti, solo gli impianti fotovoltaici di potenza massima non superiore a 50 kW potevano essere realizzati utilizzando tale modello, mentre dalla pubblicazione dell’atteso decreto attuativo del ministero della Transizione ecologica, avvenuta il 2 settembre 2022, il modello unico semplificato diviene utilizzabile per tutti gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200kW realizzati in base alle disposizioni dell’articolo 7-bis, ultimo comma, del Dlgs 28/2011.

Per effetto del decreto attuativo e del citato articolo 7-bis, l’installazione con qualunque modalità di impianti solari fotovoltaici di potenza non superiore a 200 kW su edifici e relative pertinenze, nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete che si rendessero necessari, anche realizzati in zona A e cioè nei centri urbani, sono considerati, ai fini autorizzativi, interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sono esclusi dal modello unico semplificato solo i beni individuati dalle lettere b) e c) dell’articolo 136 del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Si tratta, in particolare, delle ville che «si distinguono per la loro non comune bellezza» e i complessi, compresi i centri e i nuclei storici, «che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale».

Per questi ultimi, tuttavia, può comunque essere possibile utilizzare la procedura semplificata a condizione che gli impianti siano integrati nelle coperture e non siano visibili da spazi pubblici e da punti di vista panoramici.

Nel caso si rientri tra gli edifici che possono accedere alla procedura semplificata, è necessario compilare il modello allegato al decreto ministeriale, riportando i dati del richiedente, dell’edificio, nonché dello schema elettrico e comunicando la data dalla quale inizieranno le opere per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

La comunicazione deve anche riportare la richiesta di connessione alla rete elettrica e l’autorizzazione all’addebito delle somme necessarie per la connessione al Gestore dei servizi energetici.La prima parte della comunicazione deve essere trasmessa unicamente in via informatica al gestore di rete, prima di iniziare i lavori.

Questo visiona la domanda e verifica che siano rispettati i requisiti per poter accedere all’iter semplificato. Una volta terminate le necessarie verifiche il gestore comunica a chi ha presentato la domanda l’avvio dell’iter di connessione alla rete elettrica e l’addebito degli oneri di connessione.

Inoltre, provvede a darne comunicazione al Comune, a Terna e alla Regione o alla Provincia qualora questi ne avessero fatto richiesta.Terminati i lavori, il soggetto che ha realizzato l’impianto procederà a trasmettere la seconda parte del modello semplificato al gestore di rete, che provvederà a sua volta a darne comunicazione al Comune e al Gse e a caricare i dati sul portale di Terna.

Al di là degli aspetti tecnici, l’impatto della normativa è rilevante poiché consentirà a molti edifici privati, case e condomini, di poter realizzare impianti fotovoltaici che diminuiranno il costo della bolletta elettrica, senza dover attendere i tempi autorizzativi.