Controlli e liti

Multe, spese compensate con cartella rottamata

di Maurizio Caprino

Le spese di giudizio per una causa che si estingue perché il ricorrente aderisce alla rottamazione delle cartelle possono essere compensate tra le parti anche se la controversia riguarda una multa stradale. Lo ha stabilito, con l’ordinanza del 28 maggio sulla causa RG 68320/2016, il Tribunale di Roma (giudice Papetti). Un principio finora poco seguito.

Infatti, nelle liti che riguardavano cartelle di pagamento chiuse per la sanatoria prevista dal Dl 193/2016 (articolo 6), i giudici hanno il più delle volte posto le spese di giudizio a carico del ricorrente, avvalsosi della definizione agevolata. Orientamento emerso soprattutto in materia tributaria (prevalente quando si parla di cartelle), sia nei giudizi di merito (come nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia commentata sul Sole 24 Ore dell’8 giugno) sia in Cassazione. Ma proprio in sede di legittimità non sono mancate eccezioni.

Il caso su cui ha deciso il Tribunale di Roma riguarda invece multe stradali. L’ordinanza non fa alcun cenno al motivo che ha indotto il giudice a disporre la compensazione delle spese anziché accollarle al ricorrente. Ma forse un peso lo ha avuto il fatto che il ricorso riguardava la maggiorazione semestrale “caricata” sulle cartelle per sanzioni amministrative in base all’articolo 27 della legge 689/1981. Molte amministrazioni tandono a ritardare l’invio delle cartelle e si sospetta che ciò sia dovuto alla volontà di massimizzare gli incassi.

Anche per questo è stata presentata un’eccezione di incostituzionalità dell’articolo 27, respinta dalla Consulta in un modo che però non preclude ulteriori eccezioni future: si limitava a osservare che la rottamazione delle cartelle avrebbe potuto alleggerire gl i oneri per i cittadini (si veda Il Sole 24 Ore del 7 marzo).

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