Mutui, spese di consulenza deducibili nell’anno della stipula
Il
La vicenda proessuale
L’agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento con il quale aveva rettificato il reddito dichiarato disconoscendo la deducibilità di alcuni costi. La contribuente ha impugnato il provvedimento ritenendo che si trattasse di oneri inerenti l’attività di impresa, correttamente imputati nell’esercizio di competenza e pertanto pienamente deducibili.
Il giudice di primo grado ha collto il ricorso, mentre la Ctr ha dichiarato una parziale legittimità dell’accertamento dell’ufficio. Così la società ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, che il giudice di appello aveva erroneamente applicato l’articolo 108 del Tuir (ex articolo 74) relativamente alle spese di consulenza sostenute per la stipula di un contratto di mutuo. Tale disposizione prevedeva al comma 3 che le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle per studi e ricerche e pubblicità (commi 1 e 2 dello stesso articolo) erano deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Secondo la Ctr, a conferma della pretesa dell’ufficio, anche gli oneri sostenuti dalla società per la stipula del contratto di mutuo dovevano essere ripartiti in più anni e precisamente per tutta la durata della restituzione del prestito.
Richiamando un precedente orientamento (sentenza 6172/2001), la Cassazione ha innanzitutto rilevato che il costo per la stipulazione di un mutuo va dedotto integralmente nell’esercizio in cui si ottiene la somma. La competenza va infatti ricercata nell’anno di ottenimento del prestito, considerato che è in tale momento che ricadono i vantaggi.
Nel caso specifico, la competenza era nell’anno in cui era stata sostenuta la
Di conseguenza ai fini dell’imputazione del costo diveniva del tutto irrilevante la durata del piano di rientro del prestito.
Il precedente
Come anticipato, la decisione conferma l’orientamento già espresso nella sentenza 6172/2001. In tale contesto va segnalato peraltro che la Cassazione anche con riguardo alle spese sostenute dall’impresa per la registrazione del marchio, ha ritenuto legittima l’integrale deducibilità nell’esercizio di sostenimento.
Il marchio è un bene immateriale ammortizzabile per la durata in cui si protraggono gli inerenti diritti di esclusiva (articolo 4 del Rd 929/1942).
I giudici di legittimità sul punto (sentenza 22021/2006) hanno precisato che le spese di registrazione, ossia quanto sostenuto per il compenso al mandatario per la predisposizione del dossier per il competente ufficio (Uibm), sono interamente da spesare nell’anno di sostenimento, poiché è in tale esercizio che si esaurisce la loro utilità. Peraltro anche in tale pronuncia era confermata con riferimento a costi di mutuo l’imputazione nell’anno di erogazione.
Cassazione, sentenza 23338/2017