Navigazione di alto mare condizione necessaria ai fini dell’esenzione Iva
Sulla dichiarazione di alto mare rettifica parziale delle Entrate
Non si fa attendere la precisazione delle Entrate circa l’ambito di applicazione della dichiarazione di alto mare per i servizi di demolizione di navi previsto dall’articolo 8-bis, lettera e), del Dpr 633/1972 anticipata su queste pagine in ineludibile coerenza all’impianto unionale di riferimento («Dichiarazione alto mare per la non imponibilità dei servizi di demolizione»). Con la risposta a interpello n. 120 del 17 marzo a parziale rettifica dalla risposta n. 97 dell’8 marzo scorso, l’Agenzia precisa infatti che il perimetro applicativo della dichiarazione di alto mare:
① va individuato in coerenza con la normativa e la giurisprudenza unionali,
② resta quello chiarito dalla risoluzione n. 2/E/2017, il cui contenuto viene ribadito con riguardo ai servizi di demolizione relativi alle navi per cui la condizione della navigazione in alto mare è richiesta ai fini dell’esenzione e la dichiarazione telematica introdotta nel nostro ordinamento dal provvedimento N. 151377 del 2021 risulta, quindi, adempimento-presupposto.
Si conferma, in particolare, che: «La condizione per cui la nave deve essere “adibita alla navigazione in alto mare” si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera».
I precedenti di giurisprudenza unionale, da cui gli interventi di prassi prima (risoluzioni n. 2/E/2017 e 6/E/2018) e le modifiche di legge dopo (con la legge di Bilancio 2021, in particolare), si pronunciano infatti chiaramente sull’articolo 15, n. 4, lettera a) della sesta direttiva (rifuso nell’attuale articolo 148, lettera a) della direttiva Iva), precisando che «nonostante talune versioni linguistiche dell’art. 15, n. 4, lett. a), della sesta direttiva si prestino ad interpretazioni discordanti (...) emerge che le disposizioni di tale articolo mirano ad esentare dall’Iva, a determinate condizioni, le cessioni di beni destinati all’approvvigionamento delle navi. L’applicazione del criterio della navigazione d’alto mare non consente l’esenzione per molte navi adibite alla navigazione in mare che esercitano attività commerciali, industriali o della pesca, se queste attività non sono svolte in alto mare. Se si dovesse intendere che tale disposizione non riguarda soltanto le navi adibite alla navigazione d’alto mare, il n. 4, lett. b), del medesimo articolo, che prevede anch’esso un’esenzione del genere per le navi adibite alla pesca costiera, sarebbe superfluo».